IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Imperia

  Visto   il   decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  che
attribuisce  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  sulla
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  del  30 novembre  2001,  stipulata  fra  il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia
di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria
alle  direzioni  provinciali del lavoro che le svolgono per conto del
Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  in  particolare  il  decreto  direttoriale del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione  -  del  6 marzo  1996,  che  attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento
delle  cooperative  nei  casi  in cui non e' necessaria la nomina del
liquidatore;
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile che prevede i
casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorita';
  Visto  l'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le
previsioni del suddetto articolo del codice civile;
  Visto  il  decreto del Ministero delle attivita' produttive in data
17 luglio  2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del
liquidatore  nei  casi  in  cui le attivita' da liquidare, purche' di
natura mobiliare, non abbiano valore superiore a 5000 euro;
  Considerato  che  dagli  accertamenti  ispettivi  della  C.C.I. del
13 novembre  2004,  integrati in data 11 gennaio 2005, risulta che la
sotto   indicata  societa'  cooperativa  si  trova  nelle  condizioni
previste dai predetti art. 2545-septiesdecies codice civile e decreto
ministeriale  17 luglio  2003,  in particolare in ragione del mancato
deposito  dei  bilanci 2002 e 2003, dell'assenza di atti di gestione,
dell'impossibilita' di perseguire lo scopo sociale e dell'azzeramento
delle attivita' risultanti dal bilancio 2001;
  Tenuto  conto  del  parere  di  massima del 15 maggio 2003 espresso
dalla commissione centrale per le cooperative che definisce i casi in
cui   non   e'   necessario  acquisire  il  parere  preventivo  della
commissione medesima;

                              Decreta:

  La societa' cooperativa «CIDA Piccola societa' cooperativa a r.l.»,
con  sede  in Imperia, costituita per rogito notaio F. Amadeo in data
17 aprile  2000, repertorio n. 105778, codice fiscale n. 01260620081,
numero  REA 111557, e' sciolta, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies
codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in
premessa, senza far luogo a nomina di liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  i  creditori  e  gli  altri interessati possono presentare
all'autorita'  di  vigilanza  che  lo  ha  emanato formale e motivata
domanda intesa a ottenere la nomina predetta.
    Imperia, 10 febbraio 2005
                             Il direttore provinciale reggente: Pirri