IL DIRIGENTE
           della direzione provinciale del lavoro di Bari

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del
codice  civile,  l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere
di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che  l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative
ed  i  loro  consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  Uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli Uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Visto  il  verbale  di  revisione del 26 febbraio 2004 e successivo
accertamento   del   16 ottobre  2004  relativo  all'attivita'  della
societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui  risulta  che  la
medesima  si  trova  nelle  condizioni  previste  dal  precitato art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 novembre
2004;

                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa  «Phototra  Due» a r.l. con sede in Bari,
numero pos.  8021 costituita per rogito del notaio Mazza Francesco in
data  23  ottobre  1998,  repertorio  n.  12027,  codice  fiscale  n.
05235320727,  registro  societa' n. 6224, R.E.A. n. 408551, omologato
dal  tribunale  di  Bari,  e'  sciolta  senza  nomina  di commissario
liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente decreto.
    Bari, 2 febbraio 2005
                                                  Il dirigente: Baldi