IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998, n. 286, cosi' come modificato con legge
30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che
prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Bustos Gabriel Orlando, nato a Godoy Cruz
(Argentina)  il  30 novembre  1967,  cittadino  italiano,  diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
accademico professionale di «Ingeniero Civil» conseguito in Argentina
presso  la  «Universidad Nacional de Cuyo» (Argentina), rilasciato il
12 ottobre 1995 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
Profesional de Ingenieros y Geologos de Mendoza» dal 3 maggio 1996;
  Preso  atto  che  il  sig.  Bustos ha documentato lo svolgimento di
attivita' di collaborazione con uno studio professionale italiano dal
2002;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 dicembre 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Bustos  Gabriel Orlando, nato a Godoy Cruz (Argentina) il
30 novembre  1967,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri,  sezione  A - settore civile ambientale e
l'esercizio della professione in Italia.