IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 300, cosi' come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, con il quale il sen. avv. Cesare Cursi e l'on. prof. Antonio Guidi sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Ministero della salute; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2001, con il quale sono stati individuati i compiti e le attribuzioni da conferire ai predetti Sottosegretari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2004, con il quale il sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati e' stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della salute; Ritenuto, pertanto, di dover rimodulare, a seguito della nomina del sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'assegnazione dei compiti e delle attribuzioni da conferire ai Sottosegretari di Stato al Ministero della salute; Decreta: Art. 1. 1) Ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, On. prof. Antonio Guidi e sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi articoli 2, 3 e 4. Al fine di assicurare il coordinamento, tra le attivita' esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso. 2) Nelle materie ad essi delegate, i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.