IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  1999, n. 300, cosi' come
modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 217;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
con  il  quale  il sen. avv. Cesare Cursi e l'on. prof. Antonio Guidi
sono  stati  nominati  Sottosegretari  di  Stato  al  Ministero della
salute;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n.
208;
  Visto  il  decreto ministeriale 16 novembre 2001, con il quale sono
stati  individuati  i  compiti  e  le  attribuzioni  da  conferire ai
predetti Sottosegretari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2004,
con il quale il sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati e' stata
nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;
  Ritenuto, pertanto, di dover rimodulare, a seguito della nomina del
sen.  avv.  Maria  Elisabetta  Alberti  Casellati, l'assegnazione dei
compiti  e delle attribuzioni da conferire ai Sottosegretari di Stato
al Ministero della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1)  Ai  Sottosegretari  di  Stato sen. avv. Cesare Cursi, On. prof.
Antonio  Guidi  e  sen.  avv.  Maria  Elisabetta Alberti Casellati e'
conferita  la  delega  a  trattare,  sulla base delle indicazioni del
Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei
successivi articoli 2, 3 e 4. Al fine di assicurare il coordinamento,
tra  le  attivita'  esperite  in  base  alla  presente  delega  e gli
obiettivi,  i  programmi  e  i  progetti  deliberati  dal Ministro, i
Sottosegretari  di Stato operano in costante raccordo con il Ministro
stesso.
  2)  Nelle  materie  ad  essi  delegate,  i  Sottosegretari di Stato
firmano  i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla
firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.