IL COLLEGIO Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, cosi' come modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Visto l'art. 40, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004; Delibera di emanare le seguenti regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Art. 1. Definizioni 1. Fatte salve le definizioni contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ai fini delle presenti regole si intende per: a) testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) regole tecniche, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98; c) firme multiple, firme digitali apposte da diversi sottoscrittori allo stesso documento; d) campo, unita' informativa contenuta nel certificato. Puo' essere composta da diverse unita' informative elementari dette «attributi»; e) estensione, metodo utilizzato per associare specifiche informazioni (attributi) alla chiave pubblica contenuta nel certificato, utilizzata per fornire ulteriori informazioni sul titolare del certificato e per gestire la gerarchia di certificazione; f) attributo, informazione elementare contenuta in un campo di un certificato elettronico come un nome, un numero o una data; g) attributi autenticati, insieme di attributi sottoscritti con firma elettronica dal sottoscrittore; h) marcatura critica, caratteristica che possono assumere le estensioni conformemente allo standard RFC 3280; i) marca temporale, un'evidenza informatica che consente la validazione temporale; l) OID (Object Identifier), codice numerico standard per l'identificazione univoca di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione delle strutture di dati nell'ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti; m) RFC (Request For Comments), documenti contenenti specifiche tecniche standard, riconosciute a livello internazionale, definite dall'Internet Engineering Task Force (IETF) e dall'Internet Engineering Steering Group (IESG); n) ETSI (European Telecommunications Standards Institute), organizzazione indipendente, no profit, la cui missione e' produrre standard sulle telecomunicazioni. E' ufficialmente responsabile per la creazione di standard in Europa; o) HTTP (Hypertext Transfer Protocol), protocollo per il trasferimento di pagine ipertestuali e risorse in rete conforme allo standard RFC 2616 e successive modificazioni; p) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), protocollo di rete utilizzato per rendere accessibili informazioni in rete conforme allo standard RFC 3494 e successive modificazioni.