IL COLLEGIO

  Visto  il  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, cosi' come
modificato  dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, recante
attuazione   della   direttiva  1999/93/CE,  relativa  ad  un  quadro
comunitario per le firme elettroniche;
  Visto  l'art. 40, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 gennaio 2004;
                              Delibera
di emanare le seguenti regole per il riconoscimento e la verifica del
documento informatico.
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Fatte  salve le definizioni contenute negli articoli 1 e 22 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive  modificazioni,  ai  fini delle presenti regole si intende
per:
    a) testo  unico,  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) regole  tecniche,  le  regole  tecniche  per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale, dei documenti informatici emanate con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98;
    c) firme    multiple,   firme   digitali   apposte   da   diversi
sottoscrittori allo stesso documento;
    d) campo,  unita'  informativa  contenuta  nel  certificato. Puo'
essere  composta  da  diverse  unita'  informative  elementari  dette
«attributi»;
    e) estensione,   metodo   utilizzato   per  associare  specifiche
informazioni   (attributi)   alla   chiave   pubblica  contenuta  nel
certificato,   utilizzata  per  fornire  ulteriori  informazioni  sul
titolare   del   certificato   e   per   gestire   la   gerarchia  di
certificazione;
    f) attributo, informazione elementare contenuta in un campo di un
certificato elettronico come un nome, un numero o una data;
    g) attributi  autenticati,  insieme di attributi sottoscritti con
firma elettronica dal sottoscrittore;
    h) marcatura  critica,  caratteristica  che  possono  assumere le
estensioni conformemente allo standard RFC 3280;
    i) marca  temporale,  un'evidenza  informatica  che  consente  la
validazione temporale;
    l) OID   (Object   Identifier),   codice  numerico  standard  per
l'identificazione  univoca di evidenze informatiche utilizzate per la
rappresentazione  delle  strutture di dati nell'ambito degli standard
internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti;
    m) RFC  (Request  For  Comments), documenti contenenti specifiche
tecniche  standard,  riconosciute  a livello internazionale, definite
dall'Internet   Engineering   Task   Force   (IETF)  e  dall'Internet
Engineering Steering Group (IESG);
    n) ETSI   (European   Telecommunications   Standards  Institute),
organizzazione  indipendente,  no profit, la cui missione e' produrre
standard  sulle  telecomunicazioni. E' ufficialmente responsabile per
la creazione di standard in Europa;
    o) HTTP   (Hypertext   Transfer   Protocol),  protocollo  per  il
trasferimento  di pagine ipertestuali e risorse in rete conforme allo
standard RFC 2616 e successive modificazioni;
    p) LDAP  (Lightweight  Directory  Access Protocol), protocollo di
rete utilizzato per rendere accessibili informazioni in rete conforme
allo standard RFC 3494 e successive modificazioni.