IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria

  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato   dal   decreto   ministeriale   29 dicembre  2003  ed  in
particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, fra l'altro, la ricerca
nelle   analisi  chimiche  di  acque  minerali  dei  nuovi  parametri
antimonio  e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche'
la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e
manganese;
  Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale
12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre  2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali
gia'  riconosciute  alle nuove disposizioni normative, ha previsto la
revisione  dei  riconoscimenti  e,  a  tal fine, ha reso obbligatorio
produrre al Ministero della salute, entro il termine inderogabile del
31 ottobre  2004,  certificati analitici relativi alla determinazione
dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;
  Considerato che ai sensi del piu' volte citato decreto ministeriale
12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre  2003, la valutazione di conformita' della certificazione
analitica  prodotta  e'  effettuata sentito il Consiglio superiore di
sanita';
  Visto  il  decreto  dirigenziale  28 dicembre 2004, n. 3585, con il
quale, a seguito del parere non favorevole del Consiglio superiore di
sanita'  espresso  nella  seduta  del 14 dicembre 2004 in merito alla
certificazione  analitica  prodotta dalle societa' titolari, e' stata
sospesa,  tra  l'altro,  la  validita'  dei decreti di riconoscimento
delle   acque   minerali  «San  Lorenzo»  di  Bognanco  (Verbania)  e
«Sanfaustino» di Massa Martana (Perugia);
  Considerato   che   le  predette  societa'  hanno  fatto  pervenire
documentazione analitica integrativa;
  Visto  che  il  Consiglio  superiore  di  sanita', nella seduta del
27 gennaio  2005,  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  alla
documentazione prodotta;
  Visti gli atti dell'ufficio;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa e' ripristinata la
validita'  dei  decreti  di  riconoscimento delle acque minerali «San
Lorenzo»  di  Bognanco  (Verbania)  e  «Sanfaustino» di Massa Martana
(Perugia).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed
inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio per i provvedimenti di competenza.
    Roma, 8 febbraio 2005
                                         Il direttore generale: Greco