IL CAPO DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
                     del Ministero dell'interno
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             del Ministero dell'economia e delle finanze
  Visto  l'art.  46-bis,  del  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato  dall'art.  5-bis,  del  decreto-legge 27 ottobre 1995, n.
444,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539, con il quale e' stato posto a regime l'intervento erariale sulle
rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;
  Considerato  che  secondo  le  modalita'  indicate  dal citato art.
46-bis  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a corrispondere
contributi  a  valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per
lo sviluppo degli investimenti;
  Visto il comma 2, del medesimo art. 46-bis, il quale stabilisce che
per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le
disposizioni vigenti per l'anno 1992;
  Visto  il  comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68,  il  quale  stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel
1992  sono  determinati  calcolando una rata di ammortamento costante
annua  posticipata  con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente
per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli
con popolazione uguale o superiore;
  Ritenuto,  pertanto,  che  ai sensi del citato decreto-legge n. 41,
del  1995  ai  fini  di  quantificare  l'onere  dei  mutui  contratti
nell'anno  2004,  gli  enti locali sono tenuti a presentare, entro il
termine  perentorio  del 31 marzo 2005, a pena di decadenza, apposita
certificazione firmata dal responsabile del servizio;
  Considerato  che  gli  elementi  di  dettaglio  relativi  ai  mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto
per   il  credito  sportivo  verranno  acquisiti  direttamente  dagli
istituti relativi, con procedure elettroniche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165 concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Ritenuto,  pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in   esame   consiste  nella  mera  approvazione  di  un  modello  di
certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  l'allegato  certificato  che fa parte integrante del
presente  decreto,  relativo  alla  richiesta  del contributo per gli
investimenti  sui mutui contratti nel 2004 dagli enti locali previsto
dall'art.   46-bis,   del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato  dall'art.  5-bis,  del  decreto-legge 27 ottobre 1995, n.
444,  convertito,  con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539.