IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

1.  Approvazione  dei  modelli  di dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.

  1.1.  Sono  approvati  i  seguenti modelli di dichiarazione ai fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive per l'anno 2004,
con le relative istruzioni:
    «Unico 2005-PF, quadro IQ», riservato alle persone fisiche;
    «Unico 2005-SP, quadro IQ», riservato alle societa' di persone ed
equiparate;
    «Unico  2005-SC, quadro IQ», riservato alle societa' di capitali,
enti commerciali ed equiparati;
    «Unico  2005-ENC, quadro IQ», riservato agli enti non commerciali
ed equiparati;
    «Unico  2005-AP,  quadro  IQ»,  riservato alle amministrazioni ed
enti pubblici.
  1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai
fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai
modelli   di   cui   al   punto  1.1  contestualmente  alla  predetta
dichiarazione,  barrando  anche la casella «IRAP» nella sezione «Tipo
di dichiarazione» posta nel frontespizio del modello.
  1.3.   I   soggetti   non   obbligati   alla   presentazione  della
dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri   relativi  ai  modelli  di  cui  al  punto  1.1  unendoli  al
frontespizio  del  modello  della  dichiarazione  di riferimento. Nel
frontespizio,  che deve essere interamente compilato e firmato, deve,
in  particolare, essere barrata la casella «IRAP» nella sezione «Tipo
di dichiarazione».

2.  Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati
della dichiarazione.

  2.1.  Nei  modelli  di  cui  al punto 1., gli importi devono essere
indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la
frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiore a detto limite.
  2.2.   I   soggetti  tenuti  alla  presentazione  telematica  della
dichiarazione  e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti  nei  modelli  di  cui  al  punto 1.  secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
  2.3.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la
dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.

3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.

  3.1.  I  modelli  di  dichiarazione  di cui al punto 1.1. sono resi
disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato
elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dai  siti
internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto,
in   fase   di   stampa,   delle  caratteristiche  tecniche  indicate
nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
  3.2.  I  medesimi  modelli  possono essere anche prelevati da altri
siti  internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate   nell'Allegato   1  al  presente  provvedimento  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
  3.3.  E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1. nel
rispetto  delle  caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al
presente  provvedimento.  A  tal fine i modelli sono resi disponibili
gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate   nel   sito  internet
www.agenziaentrate.gov.it   in  uno  specifico  formato  elettronico,
riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a
consentirne la riproduzione.
  3.4.  Per  la  consegna  dei  modelli  di dichiarazione alle banche
convenzionate  o  agli uffici postali deve essere utilizzata la busta
di   cui   all'Allegato   B  al  provvedimento  14 gennaio  2005,  di
approvazione   del   modello  IVA/2005,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005. Ai
fini  della  stampa  della  medesima busta devono essere osservate le
caratteristiche   tecniche   contenute  nell'Allegato A  al  predetto
provvedimento di approvazione del modello IVA/2005.

Motivazioni.

  Il  presente provvedimento, emanato in base all'art. 19 del decreto
legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni,
recante,  tra  l'altro,  l'istituzione  dell'imposta  regionale sulle
attivita'  produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti
passivi,   nonche'  all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni,
concernente  le  modalita'  e  i  termini  per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte suiredditi, all'imposta regionale
sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva
i  modelli  di  dichiarazione  «Unico  2005-PF,  quadro  IQ»,  «Unico
2005-SP,  quadro  IQ»,  «Unico  2005-SC, quadro IQ», «Unico 2005-ENC,
quadro  IQ»,  «Unico 2005-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni,
da  utilizzare  per  la  dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2004.
  In  particolare,  i  soggetti  obbligati  alla  presentazione della
dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione.
I  soggetti  che, invece, non sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i
quadri  relativi  all'IRAP  unendoli  al  frontespizio  del  medesimo
modello  di  dichiarazione.  In  ogni caso occorre barrare la casella
«IRAP»   nella   sezione   «Tipo   di   dichiarazione»  inserita  nel
frontespizio dei modelli.
  Il  presente  provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di
modificare  la  struttura  e il contenuto della dichiarazione ai fini
dell'IRAP  allo  scopo  di  adeguarla  alla  vigente  normativa  e di
semplificarne la compilazione.
  I  quadri  per  la  dichiarazione  ai fini dell'IRAP possono essere
compilati  esclusivamente  in  euro, con arrotondamento all'unita' di
euro  per  eccesso  se  la frazione decimale e' pari o superiore a 50
centesimi  di  euro  ovvero  per difetto se inferiore a detto limite,
secondo  le  regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina
comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
  Con   lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la
reperibilita'  dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in
formato    elettronico   sui   siti   Internet   dell'Amministrazione
finanziaria,  nonche'  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

          Riferimenti normativi.

          Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
            Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art.
          62;  art.  66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71,
          comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
            Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio 2001 (art. 5,
          comma 1; art. 6, comma 1);
            Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle
          entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 36 del
          13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
            Decreto  del  Ministro  delle  finanze  28 dicembre 2000,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 9 del 12 febbraio
          2001.
          Disciplina normativa di riferimento
            Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.   633,   e   successive   modificazioni:  istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
            Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973,  n.  600, e successive modificazioni: disposizioni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi;
            Decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni:  norme  di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni;
            Decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  e
          successive    modificazioni:    istituzione    dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP),  revisione
          degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle  detrazioni
          dell'IRPEF  e  istituzione  di  una addizionale regionale a
          tale  imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi
          locali;
            Decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni
          per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.
            Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322,  e  successive  modificazioni: regolamento recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
            Decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio  1998,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 187 del 12 agosto
          1998:  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
          dichiarazioni  e dei contratti di locazione e di affitto da
          sottoporre   a   registrazione,   nonche'   di   esecuzione
          telematica dei pagamenti;
            Decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
          n.  195,  e  successive  modificazioni: regolamento recante
          disposizioni   concernenti   i  tempi  e  le  modalita'  di
          applicazione degli studi di settore;
            Legge  27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente;
            Legge   21 novembre  2000,  n.  342:  misure  in  materia
          fiscale;
            Decreto  del  Ministero  delle  finanze 21 dicembre 2000,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3 del 4 gennaio
          2001:  individuazione  di  altri  soggetti incaricati della
          trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le
          amministrazioni dello Stato;
            Legge  23 dicembre  2000,  n.  388:  disposizioni  per la
          formazione del bilancio annuale dello Stato;
            Decreto  legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni
          correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
          in  materia  di  riforma  della  disciplina  fiscale  della
          previdenza complementare;
            Decreto-legge  25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  23 novembre  2001,  n.  409:
          disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
            Legge  18 ottobre  2001,  n. 383: primi interventi per il
          rilancio dell'economia;
            Legge  28 dicembre  2001,  n.  448:  disposizioni  per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
            Decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   15 giugno  2002,  n.  112:
          disposizioni  finanziarie  e  fiscali urgenti in materia di
          riscossione,  razionalizzazione  del  sistema di formazione
          del   costo   dei  prodotti  farmaceutici,  adempimenti  ed
          adeguamenti  comunitari,  cartolarizzazioni, valorizzazione
          del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
            Decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  22 novembre  2002,  n.  265:
          disposizioni  urgenti in materia di razionalizzazione della
          base  imponibile,  di  contrasto  all'elusione  fiscale, di
          crediti  di  imposta per le assunzioni, di detassazione per
          l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
          riscossione e di imposta di bollo;
            Decreto-legge  24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  21 febbraio  2003,  n.  27:
          disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e
          fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita';
            Legge    27 dicembre   2002,   n.   289,   e   successive
          modificazioni:  disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato;
            Decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196: codice in
          materia di protezione dei dati personali;
            Decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326:
          disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici;
            Legge  24 dicembre  2003,  n.  350:  disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004);
            Legge  30 dicembre  2004,  n.  311:  disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005);
            Provvedimento 14 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento
          ordinario   n.   11  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del
          28 gennaio  2005: approvazione dei modelli di dichiarazione
          IVA/2005   concernenti   l'anno   2004,   con  le  relative
          istruzioni  e  busta,  da presentare nell'anno 2005 ai fini
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto nonche' del modello IVA
          74-bis con le relative istruzioni.

  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 15 febbraio 2005

                                                Il direttore: Ferrara