IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Carnevali  Alessandro  nato  a Roma il
23 febbraio  1977,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale n.
277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento
del  titolo  professionale  di «abogado» conseguito in Spagna ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
  Considerato  che il richiedente e' in possesso de titolo accademico
di  «Laurea  in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli
studi «La Sapienza» di Roma in data 16 luglio 2002;
  Considerato  che  il  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della
laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di
«Licenciado  en  Derecho»  in  data  15 settembre 2004 rilasciata dal
«Ministerio de Educacion y Ciencia»;
  Considerato che lo stesso e' iscritto presso l'«Illustre Colegio de
Abogados de Madrid» dal 1° ottobre 2004;
  Preso  atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di
compimento  della  pratica  forense», rilasciato il 24 settembre 2004
dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 dicembre 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Carnevali  Alessandro,  nato  a Roma il 23 febbraio 1977,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.