IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»,
  Vista  l'istanza del sig. Gerlach Benjamin, nato a Brema (Germania)
il 20 febbraio 1966, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 modificato dal
decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento dei suoi titoli
accademici  professionali  tedeschi  ai  fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio della professione di chimico in Italia;
  Preso   atto   che   e'   in  possesso  dei  titoli  accademici  di
«Diplom-Chemiker»   conseguito  presso  la  «Universitat  Bremen»  il
18 ottobre  1990  e  di  «Doktor  der  Naturwissenschaften» presso la
stessa Universita' nell'aprile 1993;
  Considerato  che  il  richiedente  ha dimostrato di avere acquisito
ampia esperienza professionale;
  Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 novembre
2004;
  Sentito  il  rappresentante dell'Ordine nazionale dei chimici nella
seduta sopra indicata;
  Ritenuto   pertanto   che   il  richiedente  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella sezione
A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
  Ritenuto  che  in questa formazione sia riscontrabile il concetto -
introdotto  dall'art.  1  della direttiva 2001/19/CE - di «formazione
regolamentata»;
                              Decreta:
  Al  sig.  Gerlach  Benjamin, nato a Brema (Germania) il 20 febbraio
1966,    cittadino    tedesco,    sono    riconosciuti    i    titoli
accademici/professionali,   di   cui   in   premessa,   quali  titoli
cumulativamente  abilitanti  per  l'iscrizione  all'albo  dei chimici
Sezione A.
    Roma, 8 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Mele