IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento   dell'Agenzia   italiana  del  farmaco,  a  norma  del
comma 13, dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito,  con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n.
405 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione
della  Direttiva  CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini
della   fornitura   dei   medicinali   per  uso  umano  e  successive
modificazioni e integrazioni»;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AlFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  con  il quale la societa' Hexal S.p.a. e' stata
autorizzata  all'immissione  in  commercio  del  medicinale Tramadolo
Hexal nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:
    50 mg  capsule  rigide  20 capsule - A.I.C. n. 033998016 (in base
10) - Classe: «C»;
    100  mg/2  ml soluzione iniettabile 5 fiale - A.I.C. n. 033998030
(in base 10) - Classe «C»;
    10  g/100  ml  gocce orali soluzione flacone da 10 ml - A.I.C. n.
033998055 (in base 10) - Classe «C»;
  Vista  la domanda presentata in data 3 gennaio 2005 con la quale la
ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
del 15/16 febbraio 2005;
  Vista  la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del Consiglio
di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del Direttore
generale;
                             Determina:
                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'
  Il  medicinale  Tramadolo  Hexal  (tramadolo) e' stato classificato
come segue:
  confezioni:
    50  mg  capsule  rigide 20 capsule - A.I.C. n. 033998016 (in base
10).
  Classe di rimborsabilita': «A».
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 2,80.
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 4,62;
    100  mg/2  ml soluzione iniettabile 5 fiale - A.I.C. n. 033998030
(in base 10).
  Classe di rimborsabilita': «A».
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 3,50.
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 5,78;
  10  g/100  ml  gocce  orali  soluzione flacone da 10 ml - A.I.C. n.
033998055 (in base 10).
  Classe di rimborsabilita': «A».
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 2,80.
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 4,62.
  Rispetto del tetto di spesa di 1,2 milioni di euro (ex factory) per
il  primo  anno  relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla
ditta;  in  caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture
ospedaliere.
  Validita' del contratto: dodici mesi.