IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322
del 23 ottobre 2003, recante «Primi interventi urgenti per
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della
regione Campania»;
Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono
venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992
per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza,
venuto a cessare il 1° febbraio 2005;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di
criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il
completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata
avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose
anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in
regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto
critico in esame;
Vista la nota del 16 febbraio 2005, con cui il Presidente della
regione Campania - Commissario delegato, nel prendere atto
dell'impossibilita' di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato
di emergenza ha, peraltro, rappresentato la necessita' di procedere
al definitivo completamento degli interventi finalizzati al
superamento della crisi in atto nel territorio della regione
Campania;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative
delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle
azioni intraprese in regime straordinario, nonche' conseguire il
definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro
nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Campania, Commissario delegato ex
art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3322 del 23 ottobre
2003, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza,
all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio
2006, delle iniziative gia' programmate per il superamento del
contesto critico di cui in premessa, avvalendosi delle risorse
finanziarie gia' a disposizione del medesimo, presenti sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 7, comma 3, della
medesima ordinanza n. 3322/2003.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il
Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici
regionali, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il
Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'
operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n.
3322/2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di
necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche
con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.