IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268
del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare
i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315
del 2 ottobre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile»;
Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono
venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992
per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza,
venuto a cessare il 1° febbraio 2005;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di
criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il
completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata
avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in
regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto
critico in esame;
Vista la nota del 19 gennaio 2005, con cui la regione Molise, nel
prendere atto dell'impossibilita' di procedere ad un'ulteriore
proroga dello stato di emergenza ha, peraltro, rappresentato la
necessita' di procedere al definitivo completamento degli interventi
finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della
regione Molise;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative
delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle
azioni intraprese in regime straordinario, nonche' conseguire il
definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro
nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Molise;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Molise, Commissario delegato ex art.
1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3268 del 12 marzo 2003,
provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione
ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle
iniziative gia' programmate per il superamento del contesto critico
di cui in premessa, ivi comprese quelle di cui all'art. 15 della
medesima ordinanza.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare contributi a
favore dei proprietari di immobili distrutti a seguito degli eventi
di cui alla presente ordinanza e non ripristinabili in sito, sulla
base di un apposito piano predisposto dal Commissario delegato da
sottoporre alla successiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, con il quale verranno definiti, in termini di
rigorosa perequazione, i criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi in rassegna.
3. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato ad assumere
iniziative volte al reperimento di una sistemazione alloggiativa
alternativa anche a favore dei nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa, pur non rientrando nella
fattispecie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3268/2003, si trovi
in una condizione di oggettiva non fruibilita', da accertarsi ad
opera del medesimo Commissario delegato, per cause direttamente
riconducibili agli eventi meteorologici di cui alla presente
ordinanza.
4. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il
Commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori
all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento,
sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal
medesimo Commissario delegato, nonche' della collaborazione degli
uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
5. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il
Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'
operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n.
3268/2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di
necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche
con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.