IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
integrazioni e modificazioni e, in particolare, 1'art. 64 riguardante
l'Agenzia del territorio;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n.
1390,  come  modificato  dal successivo decreto ministeriale 20 marzo
2001,  n.  139,  con  cui  sono state rese esecutive, a decorrere dal
1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al
65 del citato decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente  il  «Regolamento  recante  norme per l'automazione delle
procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle
conservatorie  dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3,
in  cui  si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono
essere  trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante
l'utilizzo  del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione
finanziaria, e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445, riguardante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto  il  decreto  direttoriale  7 novembre  2001,  concemente  la
«Presentazione  delle  planimetrie  degli  immobili  urbani  e  degli
elaborati  grafici,  nonche'  dei  relativi dati metrici, su supporto
informatico  unitamente  alle dichiarazioni di nuova costruzione e di
variazione   di   unita'   immobiliari   da  presentare  agli  uffici
dell'Agenzia del territorio»;
  Visto  il  provvedimento  direttoriale  3 dicembre 2003, concemente
l'adozione  della «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti
di   aggiornamento   catastali,   l'aggiornamento   automatico  della
cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS»;
  Visto  il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sulle «Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  recante  modifiche  e  integrazioni  al decreto del Presidente
della  Repubblica  31 luglio  1978,  n.  569,  in  materia di catasto
terreni e urbano»;
  Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

                              Dispone:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) AGENZIA: l'Agenzia del territorio;
    b) UFFICIO: l'ufficio provinciale dell'Agenzia;
    c) MODELLO   UNICO   INFORMATICO  CA-TASTALE:  il  modello  unico
informatico  per  la  presentazione, con procedure telematiche, degli
atti finalizzati all'aggiornamento del catasto;
    d) SERVIZIO  TELEMATICO:  il  sistema  informatico  che  consente
all'Agenzia  la ricezione dei modelli unici informatici catastali, la
consegna   delle   ricevute   digitali   che   attestano   l'avvenuta
trasmissione degli stessi e il pagamento dei tributi dovuti;
    e) PROFESSIONISTI:   gli   iscritti   agli   Ordini   e   Collegi
professionali  abilitati  alla  predisposizione  e alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale;
    f) SOGGETTI OBBLIGATI: i soggetti obbligati alla presentazione di
atti di aggiornamento catastale;
    g) UTENTI:  i  professionisti,  ovvero  i soggetti obbligati, che
utilizzano le procedure telematiche di trasmissione;
    h) FIRMA  ELETTRONICA  AVANZATA: la firma elettronica, rilasciata
dall'Agenzia,  ottenuta  attraverso  una  procedura  informatica  che
garantisce  la  connessione  univoca  al  firmatario e la sua univoca
identificazione,  creata  con  mezzi  sui  quali  il  firmatario puo'
conservare  un  controllo  esclusivo  e collegata ai dati ai quali si
riferisce  in  modo  da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati;
    i) CODICE   DI   AUTENTICAZIONE:   il  prodotto  delle  procedure
informatiche  basate su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una
privata,  nota  soltanto  all'Agenzia,  ed  una  pubblica, nota anche
all'utente,  che  consente  di  rendere  manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' delle ricevute restituite all'utente;
    j) CONTROLLI  AUTOMATICI:  i controlli effettuati dalle procedure
del servizio telematico, al momento della ricezione del modello unico
informatico  di  aggiornamento  degli atti catastali, funzionali alla
verifica  della  provenienza  del  documento,  della  sua integrita',
completezza e coerenza.