IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma
6;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 214, recante la «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla biodiversita' fatta a Rio de
Janeiro il 5 giugno 1992»;
Vista la decisione 2002/623/CE della Commissione del 24 luglio 2002
recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della
direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Visto il protocollo di Cartagena siglato a Nairobi il 24 maggio
2000 e ratificato con la legge 15 gennaio 2004, n. 27;
Vista la legge quadro 6 dicembre 1992, n. 394, sulle aree protette
e successive modifiche;
Visto l'art. 37 della legge sementiera 25 novembre 1971, n. 1096
modificata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212,
articolo 10 commi 1 e 3;
Visti il Regolamento 2081/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e il
Regolamento 2082/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo
alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Visto il Regolamento 2092/91/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991
relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e
alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione del
23 luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie
nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra
colture transgeniche, convenzionali e biologiche;
Considerata l'esigenza di tutelare l'agrobiodiversita', i sistemi
agrari e la filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata
nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul
mercato;
Considerato che la gestione dei campi sperimentali presso siti
pubblici consente di garantire nel corso degli anni la tracciabilita'
delle diverse pratiche colturali predisposte e di disporre di
informazioni scientifiche aggiornate;
Ritenuto necessario procedere secondo quanto previsto dall'Allegato
II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di recepimento
della direttiva 2001/18/CE ad una valutazione del rischio «caso per
caso»;
Ritenuto opportuno definire i protocolli tecnici per la gestione
del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare in caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM;
Considerate le esigenze di consultazione ed informazione pubblica
di cui all'art. 12 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Acquisito l'assenso al concerto da parte del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio in data 1° aprile 2004;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8,
comma 6, il presente decreto definisce le prescrizioni ai fini della
valutazione dei rischi per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la
filiera agroalimentare, connessi con l'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in seguito
denominati OGM, per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul
mercato.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisito il
parere favorevole del Comitato di cui all'art. 4, definisce con
proprio decreto i protocolli tecnici operativi per la gestione del
rischio delle singole specie GM. Detti protocolli saranno aggiornati
e/o modificati sulla base di ulteriori conoscenze scientifiche.