IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  recante disciplina
dell'attivita' sementiera;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971,
n. 1096;
  Vista  la  legge  20 aprile 1976, n. 195, che modifica e integra la
legge n. 1096/1971;
  Visto l'art. 37 della legge n. 1096/1971, come sostituito dall'art.
10  del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e, in particolare,
il  comma 4 che prevede l'esclusione delle specie ortive dalla deroga
di  cui  al  comma  1 del medesimo articolo e per le quali si applica
invece  l'art. 3-bis della legge n. 195/1976, introdotto dall'art. 15
del decreto legislativo n. 212/2001;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
212, e l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 322, recante la definizione di commercializzazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n.  224,  recante
attuazione   della   direttiva   2001/18/CE  del  12 marzo  2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'emissione deliberata
nell'ambiente  di  organismi geneticamente modificati e che abroga la
dir. 90/220/CE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 gennaio  2005  di applicazione
dell'art.  8,  comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
recante   prescrizioni   per   la   valutazione   del   rischio   per
l'agrobiodiversita',  i  sistemi  agrari  e la filiera agroalimentare
relativamente  alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di
OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Modalita'  di  presentazione  della  domanda  per l'importazione e la
circolazione  a  scopi  sperimentali  delle  sementi  convenzionali e
                      geneticamente modificate

  1. Al fine di ottenere la deroga di cui all'art. 37, comma 1, della
legge  n.  1096/1971 relativa alle sementi convenzionali e modificate
geneticamente  di  specie  erbacee  da  pieno campo e all'art. 3-bis,
comma  1, della legge n. 195/1976 relativa alle sementi convenzionali
di  specie  ortive,  i  produttori  di  sementi aventi sede in Italia
devono  presentare  apposita  domanda  al  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali,  Dipartimento  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari  e dei servizi, Direzione generale per la qualita' dei
prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del  consumatore  - QTC VIII
Servizio sementi, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - redatta come da
modello allegato al presente decreto.
  2.   Nel   caso   di  sementi  geneticamente  modificate  destinate
all'emissione   deliberata  nell'ambiente  a  fini  sperimentali,  il
richiedente  dovra', inoltre, allegare alla domanda di cui al comma 1
la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a)
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
  3.  Nel  caso  di sementi geneticamente modificate gia' autorizzate
con  specifica decisione della Commissione europea all'immissione sul
mercato,   inclusa   la   coltivazione,  per  le  quali  si  richiede
l'emissione  deliberata nell'ambiente a fini sperimentali oppure gia'
autorizzate  all'immissione sul mercato, esclusa la coltivazione, per
le  quali  si  richiede  la sperimentazione in ambiente confinato, il
richiedente  dovra', inoltre, allegare alla domanda di cui al comma 1
la specifica decisione della Commissione europea.