IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  il sig. Rusev Borislav Chavdarov,
cittadino  bulgaro,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di
«Medico»  conseguito  in  Bulgaria,  ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo.
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 15 luglio 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
28 ottobre  2004  e  24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del  gia'  citato  decreto  legislativo  n. 115/1992, a seguito della
quale il sig. Rusev Borislav Chavdarov e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  «Medico»  rilasciato  in  data 27 novembre 1994
dall'Universita'  Medica  di  Varna (Bulgaria) al sig. Rusev Borislav
Chavdarov,   nato   a   Haskovo   (Bulgaria)  il  4 maggio  1967,  e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
  2.  Il  dott. Rusev Borislav Chavdarov e' autorizzato ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 1998,  n.  286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 marzo 2005
                                    Il direttore generale: Mastrocola