IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
                               di Bari
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del
codice  civile,  l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere
di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che  l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative
ed  i  loro  consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Visto  il  verbale  di  revisione  del  15 dicembre  2003  relativo
all'attivita'  della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2005;
  Atteso   che   la  concessionaria  per  la  riscossione  coatta  ha
comunicato  in data 3 marzo 2005 che l'ente cooperativo si e' avvalso
dell'art.  12  della  legge n. 289/2002 per il contributo relativo al
biennio  1999/2000,  mentre  e'  risultato  inesigibile il successivo
biennio 2001/2002;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Copedil Sud a r.l.» con sede in Ruvo di
Puglia,  n. pos. 6208 costituita per rogito del notaio Giustino Rossi
in  data  12 novembre  1987,  rep.  n.  10878, C.F. 03788600728, reg.
societa' n. 8550, R.E.A. n. 275595, omologato dal Tribunale di Trani,
e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente decreto.
    Bari, 9 marzo 2005
                                                  Il dirigente: Baldi