IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di societa' cooperative, che dispone l'adeguamento triennale nel limite massimo previsto dall'art. 10 della medesima legge, in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; Visto l'adeguamento calcolato dall'Istituto nazionale di statistica da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 2001-2003 e' pari al 2,7% per l'anno 2001, al 2,4% per l'anno 2002, al 2,5 per l'anno 2003; Considerato che l'adeguamento in questione riguarda la rivalutazione delle quote e delle azioni sociali mediante destinazione di parte degli utili di esercizio nonche' la rivalutazione dei limiti massimi dei prestiti sociali; Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT; Decreta: Articolo unico Le previsioni di cui all'art. 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 2,7% per l'anno 2001, 2,4% per l'anno 2002, 2,5% per l'anno 2003. Roma, 1° aprile 2005 Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco