IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  21,  comma  6,  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59,
recante  norme  in  materia  di  societa'  cooperative,  che  dispone
l'adeguamento  triennale  nel  limite  massimo  previsto dall'art. 10
della medesima legge, in base all'indice nazionale generale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
  Visto l'adeguamento calcolato dall'Istituto nazionale di statistica
da  cui  si  rileva  che  la  variazione percentuale verificatasi nel
triennio  2001-2003  e'  pari  al  2,7%  per l'anno 2001, al 2,4% per
l'anno 2002, al 2,5 per l'anno 2003;
  Considerato    che   l'adeguamento   in   questione   riguarda   la
rivalutazione   delle   quote   e   delle   azioni  sociali  mediante
destinazione   di   parte   degli   utili  di  esercizio  nonche'  la
rivalutazione dei limiti massimi dei prestiti sociali;
  Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui
sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  previsioni  di  cui all'art. 10 della legge 31 gennaio 1992, n.
59,  sono  adeguate  in  base alle variazioni medie annue dell'indice
nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati,  che  per  il  triennio  considerato sono pari al 2,7% per
l'anno 2001, 2,4% per l'anno 2002, 2,5% per l'anno 2003.
    Roma, 1° aprile 2005
                             Il Ministro
                     delle attivita' produttive
                               Marzano
                             Il Ministro
                    dell'economia e delle finanze
                             Siniscalco