LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO
        GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI,
                 DI SEGUITO DENOMINATA «COMMISSIONE»
    a) Tenuto  conto  che  con  decreto  del Presidente della regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  n. 73 del 17 marzo 2005, sono state
fissate  per  i giorni 22 e 23 maggio 2005 le elezioni per il rinnovo
del  sindaco  e  del consiglio comunale nei comuni di Barcis, Caneva,
Claut,   Montereale  Valcellina,  Travesio,  Cividale  del  Friuli  e
Premariacco;
    b) vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le
campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;
    c) viste  le  «Disposizioni in materia di comunicazione politica,
messaggi  autogestiti  e  informazione  della concessionaria pubblica
nonche'  tribune  elettorali  per  le elezioni comunali e provinciali
fissate  per  il  giorno  18  maggio, il giorno 25 maggio e il giorno
8 giugno   2003»,   approvate   dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
l'8 aprile   2003   e   pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   radiotelevisione   italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
  1.  Alla  campagna  per  le  elezioni  del  sindaco e del consiglio
comunale  nei comuni di Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina,
Travesio, Cividale del Friuli e Premariacco, previste per i giorni 22
e   23 maggio   2005,   si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  di  attuazione  della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in
materia  di  disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui
alle  «Disposizioni  in  materia  di comunicazione politica, messaggi
autogestiti  e  informazione  della  concessionaria  pubblica nonche'
tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per
il  giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003»,
e  successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i
soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.
  2.  I  termini  di cui agli articoli 5, comma 3, e art. 8, comma 1,
delle  «Disposizioni  in  materia di comunicazione politica, messaggi
autogestiti  e  informazione  della  concessionaria  pubblica nonche'
tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per
il  giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003»,
decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino
a tutto il 23 maggio 2005.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 aprile 2005
                                           Il presidente: Petruccioli