LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI, DI SEGUITO DENOMINATA «COMMISSIONE» a) Tenuto conto che con decreto del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 73 del 17 marzo 2005, sono state fissate per i giorni 22 e 23 maggio 2005 le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nei comuni di Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Travesio, Cividale del Friuli e Premariacco; b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica; c) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003; Dispone nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito: Art. 1. 1. Alla campagna per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni di Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Travesio, Cividale del Friuli e Premariacco, previste per i giorni 22 e 23 maggio 2005, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento. 2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e art. 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 23 maggio 2005. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2005 Il presidente: Petruccioli