LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO
         GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
  a) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla
RAI  e  di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  b) Visti,  quanto  alla  tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle
pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1984,   n.  807,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2,
della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  l'art.  1,  comma 3, della vigente Convenzione tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI,  gli  atti  di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
  c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive
in  periodo  elettorale  e le relative potesta' della Commissione, la
legge  10 dicembre  1993,  n.  515,  e  le  successive modificazioni;
nonche',  per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale,
l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
  d) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  e) Visto lo statuto della regione siciliana;
  f) Visto   il   decreto  del  presidente  della  Regione  siciliana
20 agosto  1960,  n.  3,  modificato con decreto del presidente della
regione  siciliana  15 aprile  1970,  n. 1, recante «Approvazione del
testo  unico  delle  leggi per l'elezione dei consigli comunali nella
regione siciliana» e successive modifiche;
  g) Vista  la  legge  della  regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16,
sull'ordinamento  amministrativo  degli  enti  locali  della  regione
siciliana e successive modifiche;
  h) Vista  la  legge  della  regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7,
recante  «Norme  per  l'elezione  con suffragio popolare del sindaco.
Nuove   norme   per   le  elezioni  nei  consigli  comunali,  per  la
composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento
degli  organi  provinciali  e  comunali  e  per  l'introduzione della
preferenza unica»;
  i) Vista la legge della regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26,
recante  «Nuove  norme  per  l'elezione  con  suffragio  popolare del
presidente  della  provincia  regionale.  Norme  per  le elezioni dei
consigli   delle   province  regionali  per  la  composizione  ed  il
funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti»;
  l) Vista la legge della regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35,
recante   «Nuove  norme  per  l'elezione  diretta  del  sindaco,  del
presidente  della  provincia,  del consiglio comunale e del consiglio
provinciale;
  m) Vista  la legge della regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25,
recante  «Norme  elettorali  per  gli enti locali e sulla sfiducia al
sindaco e al presidente della provincia regionale»;
  n) Visto   il   decreto   dell'assessore  regionale  della  regione
siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali
n.  634 del 15 marzo 2005 recante «Elezioni dei sindaci, dei consigli
comunali e dei consigli circoscrizionali»;
  o) Visto il decreto del Presidente della regione siciliana 22 marzo
2005  di  indizione  del  referendum  per l'approvazione del testo di
legge  recante  «Elezioni  dei  sindaci,  dei consigli comunali e dei
consigli circoscrizionali»;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni
                       a tutte le trasmissioni
  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne per le elezioni comunali nella regione siciliana fissate per
i  giorni  15  e  16 maggio  2005,  nonche'  al  referendum regionale
siciliano previsto per il 15 maggio 2005.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere
efficacia   il  giorno  successivo  alle  votazioni  di  ballottaggio
relative  alla  consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle
votazioni  di  ballottaggio  la Commissione puo', con le modalita' di
cui   all'art.   10,  indicare  gli  ambiti  territoriali  nei  quali
l'efficacia  del presente provvedimento o di sue singole disposizioni
puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.
  3.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento  siano  organizzate  con modalita' che ne consentano la
comprensione   anche   da  parte  dei  non  udenti.  Per  i  messaggi
autogestiti  tali  modalita'  non  possono  essere  attivate senza il
consenso della forza politica richiedente.