Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Uff. cereali Agli Assessorati regionali - Agricoltura Agli Assessorati prov. autonome Trento e Bolzano Agli O.P.R. AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore regione Lombardia Alle Organizzazioni professionali agricole Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL Ai C.A.A. riconosciuti All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi All'Associazione sfarinatori italiani 1. Premessa Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, le disposizioni comunitarie hanno previsto l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento delle «imprese di trasformazione di foraggi» e degli «acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare». La presente circolare definisce la procedura relativa al riconoscimento degli acquirenti e delle imprese di trasformazione di foraggi verdi da essiccare e/o foraggi essiccati al sole da macinare, secondo quanto indicato nei Registri CE n. 1786/2003 e 382/2005. Per «impresa di trasformazione di foraggi», si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che dotata di impianti ed attrezzature idonee a tale scopo, effettua la trasformazione e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o piu' stabilimenti di trasformazione. Per «acquirente di foraggi da essiccare o da macinare», si intende qualunque persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che abbia stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare per consegnarli successivamente alle imprese di trasformazione. 2. Termini e modalita' per la presentazione della domanda Il provvedimento di riconoscimento viene rilasciato dall'AG.E.A. Le imprese di trasformazione e gli acquirenti, per ottenere il riconoscimento, devono presentare apposita domanda indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo (Ufficio regionale competente) dove ricade la sede legale dell'impresa stessa secondo il fac-simile riportato di cui negli allegati 1 e 2. La domanda deve pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo corredata dalla documentazione necessaria entro il 15 marzo, prima dell'inizio della campagna. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovra' far pervenire all'AG.E.A. entro e non oltre il 25 marzo la domanda corredata del verbale di accertamento (allegato 3) e della relazione conclusiva (allegato 4). Se il numero di domande di riconoscimento pervenute fosse elevato, l'Ufficio regionale delegato al controllo, qualora ritenesse di non poter rispettare la scadenza del 25 marzo, sara' tenuto a darne comunicazione all'AG.E.A. entro e non oltre il 18 marzo. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la scadenza sopraindicata, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione del competente servizio della Commissione CE, l'AG.E.A. puo' accogliere la domanda di riconoscimento oltre la data di scadenza sopra indicata (15 marzo), ma non oltre il 31 marzo di ciascuna campagna, per poter essere in grado di rilasciare il riconoscimento non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data della decisione medesima, l'impresa di trasformazione e' provvisoriamente riconosciuta. Il riconoscimento e' concesso dall'AG.E.A. definitivamente solo dopo il parere favorevole della Commissione CE. In caso contrario il riconoscimento provvisorio, all'impresa di trasformazione o all'acquirente di foraggi, e' revocato. In caso di revoca del riconoscimento, le imprese di trasformazione non potranno continuare l'attivita' di trasformazione ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, mentre gli acquirenti non potranno continuare a stipulare contratti con i produttori. L'Ufficio regionale delegato al controllo e' tenuto a comunicare ad AG.E.A. entro il 5 aprile l'elenco delle imprese che hanno presentato domanda di riconoscimento tra il 16 marzo e il 31 marzo di ciascuna campagna. 3. Adempimenti delle imprese di trasformazione 3.1. Imprese di trasformazione che per la prima volta fanno domanda di riconoscimento Al fine di ottenere il riconoscimento, le imprese di trasformazione devono far pervenire all'Ufficio regionale competente per territorio, nei termini sopraindicati, la seguente documentazione: domanda indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo, su carta intestata dell'impresa, unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nella stessa, l'impresa di trasformazione si impegna: a redigere regolare contabilita' prevista dalle imprese; a tenere separati i foraggi e gli altri disidratati dai i foraggi essiccati al sole ed in tal senso ad eseguire le lavorazione in locali distinti ed a immagazzinare i foraggi ottenuti da queste due lavorazioni in luoghi diversi; a non miscelare tra loro, all'interno dell'impresa, i foraggi disidratati ed i foraggi essiccati al sole; a tenere separati dai foraggi disidratati e dai foraggi essiccati al sole, sia nella lavorazione che nell'immagazzinamento i prodotti derivati da eventuali altri tipi di lavorazione; a redigere e tenere specifica contabilita' di materia: registri di carico e scarico di prodotto lavorato allo stato secco; registri di carico scarico di sostanze leganti o aggiunte (nel caso della lavorazione di miscele); a redigere registri, come sopraindicati, per prodotti in deposito appartenenti ad altre imprese; a comunicare all'autorita' competente le variazioni di uno o piu' degli elementi sopraesposti nel termine di dieci giorni della variazione medesima al fine di ottenere la conferma del riconoscimento; a presentare all'AGEA entro il 15 del mese successivo alla data di stipula, per il tramite dell'Ufficio regionale, i contratti stipulati con i produttori e le dichiarazioni di consegna redatti per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna; a presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; atto costitutivo e lo statuto aggiornati in copia; atto di possesso (proprieta', affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilita), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato; planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito e macchinari, evidenziando gli stessi all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione, con l'indicazione precisa dei luoghi che servono all'immissione dei prodotti da trasformare e dei luoghi destinati all'uscita dei foraggi trasformati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione i dei prodotti finiti, nonche' degli impianti per la trasformazione; descrizione degli impianti tecnici per la trasformazione quali i macchinari per la pesatura, forni per la disidratazione, dei macchinari per la macinazione e degli impianti per la fabbricazione di concentrati di proteine; elenco delle aggiunte che saranno addizionate prima o durante il processo di disidratazione nonche' elenco indicativo degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti; indicazione della capacita' di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento; certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3.2. Imprese di trasformazione precedentemente riconosciute. L'AG.E.A., al fine di comunicare alla Commissione europea entro il 31 maggio di ciascuna campagna il numero di nuovi riconoscimenti, di riconoscimenti ritirati e riconoscimenti provvisori richiedera' alle imprese di trasformazione, per il primo anno di applicazione della nuova normativa comunitaria, copia della documentazione sulla base della quale e' stato rilasciato il riconoscimento. A tal fine le imprese di trasformazione gia' riconosciute, e che intendono continuare ad operare nell'ambito della nuova normativa comunitaria e nazionale, sono tenute ad inviare nuovamente all'AG.E.A. nei termini comunicati dalla stessa Amministrazione alle singole imprese, la documentazione sulla base della quale hanno ottenuto il riconoscimento: atto costitutivo e statuto aggiornati in copia; atto di possesso (proprieta', affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilita), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato; planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito e macchinari, evidenziando gli stessi all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione, con l'indicazione precisa dei luoghi che servono all'immissione dei prodotti da trasformare e dei luoghi destinati all'uscita dei foraggi trasformati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione i dei prodotti finiti, nonche' degli impianti per la trasformazione; descrizione degli impianti tecnici per la trasformazione quali i macchinari per la pesatura, i forni per la disidratazione, dei macchinari per la macinazione e degli impianti per la fabbricazione di concentrati di proteine; indicazione della capacita' di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento; certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3.2.1. Imprese di trasformazione riconosciute e che abbiano mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative. Nel caso in cui l'impresa di trasformazione, gia' riconosciuta, abbia mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative sulla base delle quali e' stato rilasciato e/o confermato il riconoscimento, deve inoltrare una comunicazione, all'Ufficio regionale delegato al controllo, che attesti la permanenza delle condizioni previste e gia' verificate. L'Ufficio regionale delegato al controllo, sara' tenuto a confermare all'AG.E.A, quanto dichiarato dall'impresa di trasformazione, trasmettendo inoltre copia della comunicazione unitamente alla prima domanda di aiuto di ciascuna campagna. 3.2.2. Imprese di trasformazione riconosciute che apportano variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative. Le imprese di trasformazione gia' riconosciute, che apportino all'inizio o durante la campagna variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative (nelle strutture immobiliari e/o nei macchinari e/o nella posizione giuridica), sulla base delle quali e' stato rilasciato e/o confermato il riconoscimento, sono tenute: nel caso di variazioni gia' effettuate, ad evidenziare le modifiche nella comunicazione da allegare alla documentazione nuovamente richiesta dall'AG.E.A., sulla base della quale hanno ottenuto il riconoscimento; nel caso di variazioni da apportare, a presentare richiesta di variazione all'Ufficio regionale delegato al controllo specificando le modifiche. Copia della richiesta di variazione, unitamente alla documentazione sulla base della quale e' stato rilasciato il riconoscimento, dovra' essere trasmessa all'AG.E.A. L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo la verifica in loco e le istruttorie di rito, inviera' all'AG.E.A. la documentazione completa, unitamente ad una relazione conclusiva, al fine della conferma o della revoca del riconoscimento. Si evidenzia che nel caso in cui le imprese, nel corso della campagna, abbiano necessita' di utilizzare per la lavorazione dei foraggi essiccati al sole, l'impianto impiegato per la trasformazione dei foraggi verdi, o viceversa, dovranno darne comunicazione all'Ufficio regionale delegato al controllo entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione. Quest'ultimo, dopo aver effettuato i controlli del caso, ne dara' tempestivamente comunicazione all'AG.E.A. 4. Adempimenti degli acquirenti 4.1. Acquirenti che per la prima volta fanno domanda di riconoscimento. Al fine di ottenere il riconoscimento, gli acquirenti devono far pervenire la domanda all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo dove ricade la sede legale dell'impresa stessa (Ufficio regionale competente). La domanda deve pervenire entro il 15 marzo precedente l'inizio della campagna. L'Ufficio regionale delegato al controllo provvedera' a far pervenire la domanda all'AG.E.A. entro il 25 marzo. La domanda, redatta su carta intestata, unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - dovra' contenere gli impegni a: presentare all'AGEA, per il tramite dell'Ufficio regionale, entro il 15 del mese successivo alla data di stipula i contratti con i produttori e le dichiarazioni di consegna e redatti per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna; presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantita', il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinare; mettere a disposizione dell'autorita' competente e dell'AG.E.A. la propria contabilita' finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie. Nel caso in cui «l'acquirente di foraggi da essiccare» o «da macinare» sia in possesso di uno o piu' magazzini per lo stoccaggio dei foraggi acquistati dovra' evidenziarlo nella domanda di riconoscimento. 4.2. Acquirenti gia' riconosciuti e che proseguono la propria attivita'. L'acquirente dovra' far pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione (1° aprile), una comunicazione nella quale si dichiari la prosecuzione della propria attivita', gia' precedentemente riconosciuta. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovra' far pervenire tale comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile. Tuttavia, per il primo anno di applicazione della nuova normativa comunitaria, il termine di presentazione di tale comunicazione da parte dell'acquirente e' fissato al 30 aprile 2005. In assenza di quanto sopraindicato,l'AG.E.A considera sospeso il riconoscimento precedentemente rilasciato. 4.3. Acquirenti gia' riconosciuti e che non proseguono la propria attivita'. L'acquirente che non intenda proseguire la propria attivita', dovra' far pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione (1° aprile), una comunicazione dove si dichiari tale circostanza. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovra' far pervenire tale comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile. 5. Adempimenti all'Ufficio regionale delegato al controllo L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo aver ricevuto la domanda di riconoscimento corredata di tutta la documentazione richiesta, e' tenuto ad accertare: per «le imprese di trasformazione di foraggi» i seguenti requisiti: il possesso (proprieta', affitto, comodato, altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorita) di uno stabilimento idoneo; la gestione in nome o per conto proprio di uno stabilimento idoneo alla trasformazione, che comporti la responsabilita' di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa; l'essere nel pieno e libero esercizio della propria attivita'. Inoltre, l'Ufficio regionale delegato al controllo e' tenuto ad accertare l'esistenza nella domanda di riconoscimento dell'impegno a: presentare all'AGEA, per il tramite dell'Ufficio regionale, i contratti e le dichiarazioni di consegna entro il 15 del mese successivo alla data di stipula (redatti per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna); presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; tenere l'elenco degli additivi aggiunti prima o durante il processo di distribuzione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione nonche' l'elenco dei prodotti finiti; tenere una registrazione specifica nella contabilita' di magazzino: deve consentire di verificare giornalmente i quantitativi di prodotti passati in lavorazione, che entrano per essere disidratati o macinati, i quantitativi e le percentuali dei componenti in caso di miscele di leganti o di qualsiasi altra aggiunta eventualmente utilizzata nella fabbricazione; inoltre per i foraggi essiccati, ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa riconosciuta l'evidente distinzione dei quantitativi rispetto a quelli dei foraggi per i quali e' richiesto il premio; comunicare all'Ufficio regionale delegato al controllo, entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione, della eventuale necessita' di utilizzare lo stesso impianto per la lavorazione di foraggi verdi e secchi, affinche' possano essere attuate le verifiche del caso, ed inoltrare la tempestiva comunicazione all'AG.E.A., con allegata relazione scritta; rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, l'Ufficio regionale delegato al controllo ai fini del riconoscimento delle imprese di trasformazione effettuera' il sopralluogo presso le stesse per l'accertamento dei requisiti tecnici ed amministrativi. Il sopralluogo sara' formalizzato con la compilazione del verbale di accertamento (allegato 3). Il Responsabile dell'Ufficio regionale delegato al controllo avra' cura di sottoscrivere la relazione (allegato 4) nella quale propone all'AG.E.A il rilascio del riconoscimento sulla base dell'esito dell'istruttoria. Si ricorda che la domanda depositata dall'impresa, corredata dalla documentazione richiesta, dal verbale di accertamento e dalla relazione, dovra' pervenire all'AG.E.A nei termini precedentemente indicati; per gli «acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare» e' tenuto ad accertare l'esistenza nella domanda di riconoscimento dell'impegno a: fornire adeguate garanzie sul piano finanziario inerenti alla capacita' di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa; presentare all'AGEA, per il tramite dell'Ufficio regionale, i contratti e le dichiarazioni di consegna entro il 15 del mese successivo alla data di stipula (redatti per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna); a presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantita', il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinare; mettere a disposizione dell'autorita' competente e dell'AG.E.A. la propria contabilita' finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie. L'Ufficio regionale delegato al controllo nell'ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione, verifichera' quanto dichiarato dall'acquirente, comunicando l'esito delle proprie verifiche ad AG.E.A., che emettera' i relativi provvedimenti di accoglimento o diniego, motivati sulla base di tali comunicazioni. L'Ufficio regionale delegato al controllo e' tenuto, nell'ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione, a verificare se le condizioni per le quali e' stato rilasciato il riconoscimento siano rimaste invariate, sia per le imprese di trasformazione riconosciute che per gli acquirenti riconosciuti. 6. Definizione di stabilimento idoneo alla trasformazione di foraggi Per stabilimento idoneo alla trasformazione si intende l'insieme degli impianti tecnici adeguati alla: a) pesatura del foraggio da trasformare (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole); b) disidratazione di foraggio verde utilizzando un essiccatoio conforme ai seguenti requisiti: temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 250 °C (tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110 °C che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000, non e' fatto obbligo di conformita' a tale requisito); durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a tre ore; in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore ad 1 metro; c) macinazione di foraggi essiccati al sole; d) macinazione di foraggi disidratati; e) fabbricazione di pellets; f) fabbricazione di concentrati proteici. Pertanto lo stabilimento deve essere dotato, conformemente alle proprie linee di processo di: dispositivo di controllo locale atto a rilevare la temperatura dell'aria all'entrata nel processo di disidratazione dei foraggi verdi, dotato di un strumento di registrazione del dato su carta e/o su supporto magnetico; magazzini di stoccaggio (silos e capannoni) atti alla conservazione dei foraggi verdi, essiccati al sole, trasformati; pese certificate; essiccatoi a tunnel, a griglia, o di altra natura; molini di macinazione; sfibratici di balle di fieno; presse per balloni; presse pellettatrici; e di tutte quelle apparecchiature e strumenti necessari per garantire la funzionalita' dell'impianto di trasformazione. Nell'osservanza delle condizioni stabilite dalle norme comunitarie, l'aiuto e' concesso anche nel caso di impiego di una unita' mobile di disidratazione, previo riconoscimento da parte dell'AG.E.A., del luogo di deposito all'esterno del perimetro dell'impresa di trasformazione. 7. Verbale di accertamento L'Ufficio regionale delegato al controllo che effettua il sopralluogo presso l'impresa di trasformazione, finalizzato al rilascio del riconoscimento, verifica in particolare: la descrizione del perimetro dell'impresa di trasformazione; l'indicazione dei luoghi che servono per l'ammissione dei prodotti da trasformare e quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati; l'indicazione dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti nonche' distinguendo i magazzini di deposito per i foraggi da disidratare e quelli essiccati al sole, nonche' dei luoghi dove avviene il processo di trasformazione; la descrizione delle linee di processo e degli impianti tecnici (per la disidratazione e per la macinazione) predisposti ai fine della trasformazione dei foraggi; l'indicazione degli impianti per la: pesatura; disidratazione di foraggi freschi; macinazione dei foraggi essiccati al sole; fabbricazione di concentrati di proteine; l'indicazione delle tipologie degli additivi che saranno aggiunti prima o durante il processo di distribuzione, delle materie prime utilizzate nella fabbricazione nonche' l'elenco dei prodotti fini. Il sopralluogo sara' formalizzato con la compilazione del verbale di accertamento (allegato 3). L'Ufficio regionale delegato al controllo dovra', inoltre, comunicare all'AG.E.A. di aver visionato e vidimato i registri della contabilita' di magazzino. Nel caso in cui l'Ufficio regionale delegato al controllo, durante l'esecuzione delle verifiche di rito, rilevi sostanziali variazioni tecniche (linee di processo, macchinari, negli stoccaggi, ecc.) e/o giuridiche (ragione sociale), rispetto alle caratteristiche approvate con il riconoscimento, comunica tale circostanza all'AG.E.A. la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma del decreto ministeriale Prot. n. D/99 del 15 marzo 2005, puo' revocare il riconoscimento. 8. Adempimenti dell'AG.E.A. L'AG.E.A., dopo aver ricevuto tramite l'Ufficio regionale delegato al controllo, nei termini precedentemente indicati, la domanda di riconoscimento (che nel caso dell'imprese di trasformazione sara' corredata della documentazione prevista, del verbale di accertamento e della della relazione dell'Ufficio regionale delegato), a fronte dell'istruttoria che prevede la verifica dell'esistenza della documentazione, del verbale e della relazione con esiti positivi, rilascia il riconoscimento alle imprese di trasformazione e agli acquirenti che hanno soddisfatto i requisiti, come indicato nei regolamenti comunitari, attribuendo loro un numero identificativo. Si ricorda che l'AG.E.A. si riserva di predisporre, in qualunque momento, ulteriori verifiche rispetto al riconoscimento precedentemente concesso. L'AG.E.A. comunica alle singole imprese di trasformazione riconosciute ed ai singoli acquirenti riconosciuti il termine per la nuova presentazione della documentazione sulla base della quale e' stato rilasciato il riconoscimento. L'AG.E.A. procedera' alla verifica delle comunicazioni e della documentazione inviata dalle imprese di trasformazione e dagli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare al fine di comunicare alla Commissione europea entro il 31 maggio il numero di nuovi riconoscimenti, di riconoscimenti ritirati e riconoscimenti provvisori. Qualora una impresa di trasformazione o un acquirente di foraggi non osservino una o piu' condizioni od impegni previsti dai regolamenti comunitari, e ove si constati che la contabilita' di magazzino non soddisfi le condizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE) n. 382/2005, oppure non sia possibile, all'atto dei controlli, accertare la corrispondenza tra la contabilita' di magazzino, contabilita' finanziaria e documenti giustificativi, all'impresa di trasformazione e' imposta una riduzione di una entita' compresa tra il 10% e il 30% dell'aiuto richiesto per la campagna in corso, in funzione della gravita' dell'inadempienza constatata. Qualora, l'AG.E.A. verifichi che una impresa di trasformazione o un acquirente di foraggi non osservi una o piu' condizioni od impegni previsti dai regolamenti comunitari e nei due anni successivi alla prima constatazione vengano nuovamente accertate le stesse irregolarita', procedera' alla revoca del riconoscimento precedentemente accordato, per un periodo minimo di una campagna ad un massimo di tre campagne. Fatto salvo quanto sopra, qualora cessino di essere soddisfatte una o piu' condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6 del Reg.(CE) 382/2005, l'AG.E.A. revoca il riconoscimento, a meno che l'impresa di trasformazione o l'acquirente di foraggi si facciano parte diligente entro un termine da stabilirsi in funzione della gravita' del problema per adempiere nuovamente alle suddette condizioni. Roma, 6 aprile 2005 Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli