Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche  comunitarie e internazionali
                              - Uff. cereali
                              Agli     Assessorati     regionali    -
                              Agricoltura
                              Agli  Assessorati prov. autonome Trento
                              e Bolzano
                              Agli  O.P.R.  AGREA  -  ARTEA - AVEPA -
                              Organismo pagatore regione Lombardia
                              Alle    Organizzazioni    professionali
                              agricole Coldiretti - Confagricoltura -
                              C.I.A.   -   Copagri   -  E.N.P.T.A.  -
                              Eurocoltivatori  - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi.
                              - F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL
                              Ai C.A.A. riconosciuti
                              All'Associazione              nazionale
                              disidratatori foraggi verdi
                              All'Associazione sfarinatori italiani
1. Premessa
  Per  agevolare  le operazioni di controllo e garantire l'osservanza
delle   condizioni  che  danno  diritto  all'aiuto,  le  disposizioni
comunitarie  hanno  previsto  l'obbligo di istituire una procedura di
riconoscimento  delle  «imprese di trasformazione di foraggi» e degli
«acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare».
  La   presente   circolare   definisce   la  procedura  relativa  al
riconoscimento  degli acquirenti e delle imprese di trasformazione di
foraggi verdi da essiccare e/o foraggi essiccati al sole da macinare,
secondo quanto indicato nei Registri CE n. 1786/2003 e 382/2005.
  Per  «impresa  di  trasformazione di foraggi», si intende qualsiasi
persona  fisica  o giuridica, debitamente riconosciuta, che dotata di
impianti   ed   attrezzature   idonee   a  tale  scopo,  effettua  la
trasformazione e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno
o piu' stabilimenti di trasformazione.
  Per  «acquirente di foraggi da essiccare o da macinare», si intende
qualunque  persona  fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che
abbia  stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare per
consegnarli successivamente alle imprese di trasformazione.
      2. Termini e modalita' per la presentazione della domanda
  Il provvedimento di riconoscimento viene rilasciato dall'AG.E.A.
  Le  imprese  di  trasformazione  e  gli acquirenti, per ottenere il
riconoscimento,   devono   presentare  apposita  domanda  indirizzata
all'AG.E.A.  e  all'Ufficio  regionale delegato al controllo (Ufficio
regionale  competente) dove ricade la sede legale dell'impresa stessa
secondo il fac-simile riportato di cui negli allegati 1 e 2.
  La   domanda  deve  pervenire  all'Ufficio  regionale  delegato  al
controllo  corredata  dalla  documentazione  necessaria  entro  il 15
marzo, prima dell'inizio della campagna. L'Ufficio regionale delegato
al  controllo  dovra'  far pervenire all'AG.E.A. entro e non oltre il
25 marzo  la  domanda corredata del verbale di accertamento (allegato
3) e della relazione conclusiva (allegato 4).
  Se  il numero di domande di riconoscimento pervenute fosse elevato,
l'Ufficio  regionale  delegato al controllo, qualora ritenesse di non
poter  rispettare  la  scadenza  del  25  marzo, sara' tenuto a darne
comunicazione  all'AG.E.A.  entro  e  non  oltre  il  18 marzo. Fermo
restando  l'obbligo  per  l'interessato  di  rispettare  la  scadenza
sopraindicata, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione
del   competente   servizio  della  Commissione  CE,  l'AG.E.A.  puo'
accogliere  la  domanda  di  riconoscimento oltre la data di scadenza
sopra  indicata  (15  marzo),  ma  non  oltre il 31 marzo di ciascuna
campagna,  per  poter essere in grado di rilasciare il riconoscimento
non   oltre   i   primi   due  mesi  dall'inizio  della  campagna  di
commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e
fino  alla data della decisione medesima, l'impresa di trasformazione
e' provvisoriamente riconosciuta.
  Il  riconoscimento  e'  concesso  dall'AG.E.A. definitivamente solo
dopo  il parere favorevole della Commissione CE. In caso contrario il
riconoscimento   provvisorio,   all'impresa   di   trasformazione   o
all'acquirente di foraggi, e' revocato.
  In  caso di revoca del riconoscimento, le imprese di trasformazione
non   potranno  continuare  l'attivita'  di  trasformazione  ai  fini
dell'ottenimento  dell'aiuto,  mentre  gli  acquirenti  non  potranno
continuare a stipulare contratti con i produttori.
  L'Ufficio regionale delegato al controllo e' tenuto a comunicare ad
AG.E.A. entro il 5 aprile l'elenco delle imprese che hanno presentato
domanda  di  riconoscimento tra il 16 marzo e il 31 marzo di ciascuna
campagna.
           3. Adempimenti delle imprese di trasformazione
3.1. Imprese  di  trasformazione che per la prima volta fanno domanda
                          di riconoscimento
  Al fine di ottenere il riconoscimento, le imprese di trasformazione
devono far pervenire all'Ufficio regionale competente per territorio,
nei termini sopraindicati, la seguente documentazione:
    domanda  indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato
al  controllo,  su  carta  intestata  dell'impresa, unitamente ad una
copia  fotostatica,  non  autenticata,  di documento di identita' del
sottoscrittore,  in  corso  di  validita' alla data di deposito della
domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000. Nella stessa, l'impresa di trasformazione si
impegna:
      a redigere regolare contabilita' prevista dalle imprese;
      a  tenere  separati  i  foraggi  e  gli altri disidratati dai i
foraggi  essiccati al sole ed in tal senso ad eseguire le lavorazione
in  locali  distinti  ed a immagazzinare i foraggi ottenuti da queste
due lavorazioni in luoghi diversi;
      a  non  miscelare tra loro, all'interno dell'impresa, i foraggi
disidratati ed i foraggi essiccati al sole;
      a  tenere  separati  dai  foraggi  disidratati  e  dai  foraggi
essiccati  al sole, sia nella lavorazione che nell'immagazzinamento i
prodotti derivati da eventuali altri tipi di lavorazione;
      a redigere e tenere specifica contabilita' di materia:
        registri  di carico e scarico di prodotto lavorato allo stato
secco;
        registri  di  carico  scarico  di sostanze leganti o aggiunte
(nel caso della lavorazione di miscele);
      a  redigere  registri,  come  sopraindicati,  per  prodotti  in
deposito appartenenti ad altre imprese;
      a  comunicare  all'autorita'  competente le variazioni di uno o
piu'  degli  elementi  sopraesposti nel termine di dieci giorni della
variazione   medesima   al   fine   di   ottenere   la  conferma  del
riconoscimento;
      a presentare all'AGEA entro il 15 del mese successivo alla data
di  stipula,  per  il  tramite  dell'Ufficio  regionale,  i contratti
stipulati con i produttori e le dichiarazioni di consegna redatti per
iscritto almeno due giorni prima della data di consegna;
      a  presentare  entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo
dei  contratti  stipulati  con  i produttori e delle dichiarazioni di
consegna presentate nel corso del mese precedente;
    atto costitutivo e lo statuto aggiornati in copia;
    atto  di  possesso  (proprieta',  affitto, comodato o altra forma
d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilita), in originale o
copia autenticata, regolarmente registrato;
    planimetria  dello  stabilimento  e  dei  relativi  magazzini  di
deposito  e  macchinari,  evidenziando  gli  stessi  all'interno  del
perimetro  dell'impresa  di trasformazione, con l'indicazione precisa
dei  luoghi  che servono all'immissione dei prodotti da trasformare e
dei  luoghi  destinati all'uscita dei foraggi trasformati, dei luoghi
di  deposito  dei  prodotti  utilizzati  per  la trasformazione i dei
prodotti finiti, nonche' degli impianti per la trasformazione;
    descrizione  degli impianti tecnici per la trasformazione quali i
macchinari   per  la  pesatura,  forni  per  la  disidratazione,  dei
macchinari  per  la macinazione e degli impianti per la fabbricazione
di concentrati di proteine;
    elenco  delle aggiunte che saranno addizionate prima o durante il
processo  di  disidratazione  nonche'  elenco  indicativo degli altri
prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti;
    indicazione  della  capacita'  di  evaporazione  oraria  e  della
temperatura di funzionamento;
    certificato  della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a
sei  mesi,  con  vigenza  e/o  dicitura  antimafia o, in alternativa,
dichiarazione  sostitutiva  di Certificato di iscrizione nel registro
delle  imprese,  di  cui  al  decreto ministeriale 7 febbraio 1996 ai
sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    3.2. Imprese di trasformazione precedentemente riconosciute.
  L'AG.E.A.,  al fine di comunicare alla Commissione europea entro il
31 maggio  di ciascuna campagna il numero di nuovi riconoscimenti, di
riconoscimenti  ritirati e riconoscimenti provvisori richiedera' alle
imprese  di  trasformazione,  per il primo anno di applicazione della
nuova  normativa  comunitaria,  copia della documentazione sulla base
della quale e' stato rilasciato il riconoscimento.
  A  tal  fine  le imprese di trasformazione gia' riconosciute, e che
intendono  continuare  ad  operare  nell'ambito della nuova normativa
comunitaria   e   nazionale,   sono   tenute  ad  inviare  nuovamente
all'AG.E.A.  nei termini comunicati dalla stessa Amministrazione alle
singole  imprese,  la  documentazione  sulla  base  della quale hanno
ottenuto il riconoscimento:
    atto costitutivo e statuto aggiornati in copia;
    atto  di  possesso  (proprieta',  affitto, comodato o altra forma
d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilita), in originale o
copia autenticata, regolarmente registrato;
    planimetria  dello  stabilimento  e  dei  relativi  magazzini  di
deposito  e  macchinari,  evidenziando  gli  stessi  all'interno  del
perimetro  dell'impresa  di trasformazione, con l'indicazione precisa
dei  luoghi  che servono all'immissione dei prodotti da trasformare e
dei  luoghi  destinati all'uscita dei foraggi trasformati, dei luoghi
di  deposito  dei  prodotti  utilizzati  per  la trasformazione i dei
prodotti finiti, nonche' degli impianti per la trasformazione;
    descrizione  degli impianti tecnici per la trasformazione quali i
macchinari  per  la  pesatura,  i  forni  per  la disidratazione, dei
macchinari  per  la macinazione e degli impianti per la fabbricazione
di concentrati di proteine;
    indicazione  della  capacita'  di  evaporazione  oraria  e  della
temperatura di funzionamento;
    certificato  della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a
sei  mesi,  con  vigenza  e/o  dicitura  antimafia o, in alternativa,
dichiarazione  sostitutiva  di Certificato di iscrizione nel registro
delle  imprese,  di  cui  al  decreto ministeriale 7 febbraio 1996 ai
sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
  3.2.1. Imprese   di   trasformazione  riconosciute  e  che  abbiano
 mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative.
  Nel  caso  in  cui  l'impresa di trasformazione, gia' riconosciuta,
abbia    mantenuto   invariate   le   caratteristiche   tecniche   ed
amministrative  sulla  base  delle  quali  e'  stato  rilasciato  e/o
confermato  il  riconoscimento,  deve  inoltrare  una  comunicazione,
all'Ufficio   regionale   delegato   al  controllo,  che  attesti  la
permanenza  delle  condizioni  previste  e gia' verificate. L'Ufficio
regionale   delegato   al   controllo,   sara'  tenuto  a  confermare
all'AG.E.A,   quanto   dichiarato   dall'impresa  di  trasformazione,
trasmettendo  inoltre copia della comunicazione unitamente alla prima
domanda di aiuto di ciascuna campagna.
  3.2.2.   Imprese   di  trasformazione  riconosciute  che  apportano
     variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative.
  Le  imprese  di  trasformazione  gia'  riconosciute,  che apportino
all'inizio  o  durante  la  campagna  variazioni alle caratteristiche
tecniche  ed  amministrative  (nelle  strutture  immobiliari  e/o nei
macchinari  e/o nella posizione giuridica), sulla base delle quali e'
stato rilasciato e/o confermato il riconoscimento, sono tenute:
    nel  caso  di  variazioni  gia'  effettuate,  ad  evidenziare  le
modifiche   nella   comunicazione  da  allegare  alla  documentazione
nuovamente  richiesta  dall'AG.E.A.,  sulla  base  della  quale hanno
ottenuto il riconoscimento;
    nel  caso  di  variazioni da apportare, a presentare richiesta di
variazione  all'Ufficio  regionale delegato al controllo specificando
le  modifiche.  Copia  della richiesta di variazione, unitamente alla
documentazione   sulla  base  della  quale  e'  stato  rilasciato  il
riconoscimento, dovra' essere trasmessa all'AG.E.A.
  L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo la verifica in loco
e  le  istruttorie  di  rito,  inviera' all'AG.E.A. la documentazione
completa,  unitamente  ad  una  relazione  conclusiva,  al fine della
conferma o della revoca del riconoscimento.
  Si  evidenzia  che  nel  caso  in  cui  le imprese, nel corso della
campagna,  abbiano  necessita'  di  utilizzare per la lavorazione dei
foraggi essiccati al sole, l'impianto impiegato per la trasformazione
dei   foraggi   verdi,  o  viceversa,  dovranno  darne  comunicazione
all'Ufficio  regionale  delegato  al  controllo  entro  dieci  giorni
dall'inizio  della  lavorazione. Quest'ultimo, dopo aver effettuato i
controlli   del   caso,   ne   dara'   tempestivamente  comunicazione
all'AG.E.A.
                   4. Adempimenti degli acquirenti
4.1. Acquirenti   che   per   la   prima   volta   fanno  domanda  di
                           riconoscimento.
  Al  fine  di  ottenere il riconoscimento, gli acquirenti devono far
pervenire  la domanda all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al
controllo  dove  ricade  la  sede legale dell'impresa stessa (Ufficio
regionale competente).
  La  domanda  deve  pervenire  entro il 15 marzo precedente l'inizio
della campagna.
  L'Ufficio   regionale  delegato  al  controllo  provvedera'  a  far
pervenire la domanda all'AG.E.A. entro il 25 marzo.
  La  domanda,  redatta  su  carta intestata, unitamente ad una copia
fotostatica,   non   autenticata,   di  documento  di  identita'  del
sottoscrittore,  in  corso  di  validita' alla data di deposito della
domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 - dovra' contenere gli impegni a:
    presentare all'AGEA, per il tramite dell'Ufficio regionale, entro
il  15  del  mese  successivo  alla data di stipula i contratti con i
produttori  e  le  dichiarazioni  di  consegna e redatti per iscritto
almeno due giorni prima della data di consegna;
    presentare  entro  il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei
contratti  stipulati  con  i  produttori  e  delle  dichiarazioni  di
consegna presentate nel corso del mese precedente;
    tenere  un  registro  dei  foraggi  da  essiccare  o da macinare,
indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per
prodotto,  indicando per ogni partita la quantita', il riferimento al
contratto  con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i
foraggi da essiccare o da macinare;
    mettere  a  disposizione dell'autorita' competente e dell'AG.E.A.
la  propria  contabilita'  finanziaria  ed agevolare le operazioni di
controllo necessarie.
  Nel  caso  in  cui  «l'acquirente  di  foraggi  da essiccare» o «da
macinare»  sia  in possesso di uno o piu' magazzini per lo stoccaggio
dei   foraggi   acquistati   dovra'  evidenziarlo  nella  domanda  di
riconoscimento.
4.2. Acquirenti   gia'  riconosciuti  e  che  proseguono  la  propria
                             attivita'.
  L'acquirente dovra' far pervenire all'Ufficio regionale delegato al
controllo, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione (1°
aprile),  una  comunicazione  nella quale si dichiari la prosecuzione
della propria attivita', gia' precedentemente riconosciuta. L'Ufficio
regionale   delegato   al   controllo   dovra'   far  pervenire  tale
comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile.
  Tuttavia,  per  il primo anno di applicazione della nuova normativa
comunitaria,  il  termine  di  presentazione di tale comunicazione da
parte dell'acquirente e' fissato al 30 aprile 2005.
  In  assenza  di  quanto sopraindicato,l'AG.E.A considera sospeso il
riconoscimento precedentemente rilasciato.
4.3. Acquirenti  gia'  riconosciuti  e  che non proseguono la propria
                             attivita'.
  L'acquirente  che  non  intenda  proseguire  la  propria attivita',
dovra'  far  pervenire  all'Ufficio  regionale delegato al controllo,
all'inizio  di  ciascuna campagna di commercializzazione (1° aprile),
una  comunicazione  dove  si  dichiari  tale  circostanza.  L'Ufficio
regionale   delegato   al   controllo   dovra'   far  pervenire  tale
comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile.
     5. Adempimenti all'Ufficio regionale delegato al controllo
  L'Ufficio  regionale  delegato  al controllo, dopo aver ricevuto la
domanda  di  riconoscimento  corredata  di  tutta  la  documentazione
richiesta, e' tenuto ad accertare:
    per   «le  imprese  di  trasformazione  di  foraggi»  i  seguenti
requisiti:
      il  possesso  (proprieta', affitto, comodato, altra forma d'uso
ottenuta  con provvedimento di pubblica autorita) di uno stabilimento
idoneo;
      la  gestione  in  nome  o per conto proprio di uno stabilimento
idoneo  alla  trasformazione,  che  comporti la responsabilita' di un
amministratore   o   suo   delegato   per   la  gestione  complessiva
dell'impresa;
      l'essere nel pieno e libero esercizio della propria attivita'.
  Inoltre,  l'Ufficio  regionale  delegato  al controllo e' tenuto ad
accertare l'esistenza nella domanda di riconoscimento dell'impegno a:
    presentare  all'AGEA,  per  il  tramite dell'Ufficio regionale, i
contratti  e  le  dichiarazioni  di  consegna  entro  il  15 del mese
successivo  alla  data  di  stipula  (redatti per iscritto almeno due
giorni prima della data di consegna);
    presentare  entro  il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei
contratti  stipulati  con  i  produttori  e  delle  dichiarazioni  di
consegna presentate nel corso del mese precedente;
    tenere  l'elenco  degli  additivi  aggiunti  prima  o  durante il
processo  di  distribuzione  delle  materie  prime  utilizzate  nella
fabbricazione nonche' l'elenco dei prodotti finiti;
    tenere   una   registrazione   specifica  nella  contabilita'  di
magazzino:  deve consentire di verificare giornalmente i quantitativi
di   prodotti   passati   in  lavorazione,  che  entrano  per  essere
disidratati   o   macinati,  i  quantitativi  e  le  percentuali  dei
componenti  in  caso  di  miscele  di  leganti  o  di qualsiasi altra
aggiunta  eventualmente utilizzata nella fabbricazione; inoltre per i
foraggi  essiccati,  ammessi  o  riammessi nel perimetro dell'impresa
riconosciuta  l'evidente  distinzione  dei  quantitativi  rispetto  a
quelli dei foraggi per i quali e' richiesto il premio;
    comunicare  all'Ufficio  regionale  delegato  al controllo, entro
dieci   giorni   dall'inizio   della   lavorazione,  della  eventuale
necessita'  di  utilizzare  lo  stesso impianto per la lavorazione di
foraggi verdi e secchi, affinche' possano essere attuate le verifiche
del  caso,  ed inoltrare la tempestiva comunicazione all'AG.E.A., con
allegata relazione scritta;
    rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente.
  Inoltre,  l'Ufficio  regionale  delegato  al  controllo ai fini del
riconoscimento   delle   imprese  di  trasformazione  effettuera'  il
sopralluogo presso le stesse per l'accertamento dei requisiti tecnici
ed amministrativi.
  Il  sopralluogo  sara' formalizzato con la compilazione del verbale
di accertamento (allegato 3).
  Il  Responsabile dell'Ufficio regionale delegato al controllo avra'
cura  di  sottoscrivere la relazione (allegato 4) nella quale propone
all'AG.E.A  il  rilascio  del  riconoscimento  sulla  base dell'esito
dell'istruttoria.
  Si  ricorda che la domanda depositata dall'impresa, corredata dalla
documentazione   richiesta,  dal  verbale  di  accertamento  e  dalla
relazione,  dovra'  pervenire  all'AG.E.A nei termini precedentemente
indicati;
    per  gli  «acquirenti  di  foraggi da essiccare o da macinare» e'
tenuto  ad  accertare  l'esistenza  nella  domanda  di riconoscimento
dell'impegno a:
      fornire  adeguate  garanzie sul piano finanziario inerenti alla
capacita' di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa;
      presentare  all'AGEA,  per il tramite dell'Ufficio regionale, i
contratti  e  le  dichiarazioni  di  consegna  entro  il  15 del mese
successivo  alla  data  di  stipula  (redatti per iscritto almeno due
giorni prima della data di consegna);
      a  presentare  entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo
dei  contratti  stipulati  con  i produttori e delle dichiarazioni di
consegna presentate nel corso del mese precedente;
      tenere  un  registro  dei  foraggi  da essiccare o da macinare,
indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per
prodotto,  indicando per ogni partita la quantita', il riferimento al
contratto  con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i
foraggi da essiccare o da macinare;
      mettere a disposizione dell'autorita' competente e dell'AG.E.A.
la  propria  contabilita'  finanziaria  ed agevolare le operazioni di
controllo necessarie.
  L'Ufficio regionale delegato al controllo nell'ambito dei controlli
relativi  alla  campagna  di commercializzazione, verifichera' quanto
dichiarato   dall'acquirente,   comunicando   l'esito  delle  proprie
verifiche  ad  AG.E.A.,  che  emettera'  i  relativi provvedimenti di
accoglimento o diniego, motivati sulla base di tali comunicazioni.
  L'Ufficio  regionale  delegato  al controllo e' tenuto, nell'ambito
dei  controlli  relativi  alla  campagna  di  commercializzazione,  a
verificare  se  le  condizioni  per  le  quali e' stato rilasciato il
riconoscimento  siano  rimaste  invariate,  sia  per  le  imprese  di
trasformazione riconosciute che per gli acquirenti riconosciuti.
6. Definizione di stabilimento idoneo alla trasformazione di foraggi
  Per  stabilimento  idoneo  alla trasformazione si intende l'insieme
degli impianti tecnici adeguati alla:
    a)  pesatura  del  foraggio  da  trasformare  (foraggio verde e/o
foraggio essiccato al sole);
    b)  disidratazione  di  foraggio verde utilizzando un essiccatoio
conforme ai seguenti requisiti:
      temperatura   dell'aria  all'entrata  non  inferiore  a 250  °C
(tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura
dell'aria  all'entrata  non  inferiore a 110 °C che hanno ottenuto il
riconoscimento     prima     dell'inizio     della     campagna    di
commercializzazione  1999/2000, non e' fatto obbligo di conformita' a
tale requisito);
      durata  di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a
tre ore;
      in  caso  di  essiccazione  per strati di foraggio, spessore di
ciascuno strato non superiore ad 1 metro;
    c) macinazione di foraggi essiccati al sole;
    d) macinazione di foraggi disidratati;
    e) fabbricazione di pellets;
    f) fabbricazione di concentrati proteici.
  Pertanto  lo  stabilimento  deve  essere dotato, conformemente alle
proprie linee di processo di:
    dispositivo  di  controllo  locale atto a rilevare la temperatura
dell'aria  all'entrata  nel  processo  di  disidratazione dei foraggi
verdi,  dotato di un strumento di registrazione del dato su carta e/o
su supporto magnetico;
    magazzini   di   stoccaggio   (silos   e   capannoni)  atti  alla
conservazione dei foraggi verdi, essiccati al sole, trasformati;
    pese certificate;
    essiccatoi a tunnel, a griglia, o di altra natura;
    molini di macinazione;
    sfibratici di balle di fieno;
    presse per balloni;
    presse pellettatrici;
e di tutte quelle apparecchiature e strumenti necessari per garantire
la funzionalita' dell'impianto di trasformazione.
  Nell'osservanza delle condizioni stabilite dalle norme comunitarie,
l'aiuto e' concesso anche nel caso di impiego di una unita' mobile di
disidratazione,  previo  riconoscimento  da  parte  dell'AG.E.A., del
luogo   di   deposito   all'esterno  del  perimetro  dell'impresa  di
trasformazione.
                     7. Verbale di accertamento
  L'Ufficio   regionale   delegato   al  controllo  che  effettua  il
sopralluogo   presso  l'impresa  di  trasformazione,  finalizzato  al
rilascio del riconoscimento, verifica in particolare:
    la descrizione del perimetro dell'impresa di trasformazione;
    l'indicazione   dei  luoghi  che  servono  per  l'ammissione  dei
prodotti  da  trasformare  e  quelli destinati all'uscita dei foraggi
essiccati;
    l'indicazione  dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per
la  trasformazione  e  dei  prodotti  finiti  nonche'  distinguendo i
magazzini di deposito per i foraggi da disidratare e quelli essiccati
al   sole,   nonche'   dei   luoghi   dove  avviene  il  processo  di
trasformazione;
    la  descrizione  delle linee di processo e degli impianti tecnici
(per  la  disidratazione  e  per  la macinazione) predisposti ai fine
della trasformazione dei foraggi;
    l'indicazione degli impianti per la:
      pesatura;
      disidratazione di foraggi freschi;
      macinazione dei foraggi essiccati al sole;
      fabbricazione di concentrati di proteine;
    l'indicazione delle tipologie degli additivi che saranno aggiunti
prima  o  durante  il  processo di distribuzione, delle materie prime
utilizzate nella fabbricazione nonche' l'elenco dei prodotti fini.
  Il  sopralluogo  sara' formalizzato con la compilazione del verbale
di accertamento (allegato 3).
  L'Ufficio   regionale   delegato   al  controllo  dovra',  inoltre,
comunicare  all'AG.E.A. di aver visionato e vidimato i registri della
contabilita' di magazzino.
  Nel  caso in cui l'Ufficio regionale delegato al controllo, durante
l'esecuzione  delle  verifiche di rito, rilevi sostanziali variazioni
tecniche  (linee  di processo, macchinari, negli stoccaggi, ecc.) e/o
giuridiche (ragione sociale), rispetto alle caratteristiche approvate
con  il  riconoscimento,  comunica  tale  circostanza  all'AG.E.A. la
quale,  secondo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma del decreto
ministeriale  Prot.  n.  D/99  del  15 marzo  2005,  puo' revocare il
riconoscimento.
                     8. Adempimenti dell'AG.E.A.
  L'AG.E.A.,  dopo aver ricevuto tramite l'Ufficio regionale delegato
al  controllo,  nei  termini  precedentemente indicati, la domanda di
riconoscimento  (che  nel  caso  dell'imprese di trasformazione sara'
corredata  della documentazione prevista, del verbale di accertamento
e  della  della  relazione dell'Ufficio regionale delegato), a fronte
dell'istruttoria   che   prevede  la  verifica  dell'esistenza  della
documentazione,  del  verbale  e  della relazione con esiti positivi,
rilascia  il  riconoscimento  alle  imprese  di trasformazione e agli
acquirenti  che  hanno  soddisfatto  i  requisiti,  come indicato nei
regolamenti comunitari, attribuendo loro un numero identificativo.
  Si  ricorda  che  l'AG.E.A. si riserva di predisporre, in qualunque
momento,    ulteriori    verifiche    rispetto    al   riconoscimento
precedentemente concesso.
  L'AG.E.A.   comunica   alle   singole   imprese  di  trasformazione
riconosciute  ed ai singoli acquirenti riconosciuti il termine per la
nuova  presentazione  della  documentazione sulla base della quale e'
stato rilasciato il riconoscimento.
  L'AG.E.A.  procedera'  alla  verifica  delle  comunicazioni e della
documentazione  inviata  dalle  imprese  di  trasformazione  e  dagli
acquirenti  di  foraggi  da  essiccare  o  da  macinare  al  fine  di
comunicare  alla  Commissione europea entro il 31 maggio il numero di
nuovi  riconoscimenti,  di  riconoscimenti  ritirati e riconoscimenti
provvisori.
  Qualora  una  impresa  di trasformazione o un acquirente di foraggi
non   osservino  una  o  piu'  condizioni  od  impegni  previsti  dai
regolamenti  comunitari,  e  ove  si  constati che la contabilita' di
magazzino non soddisfi le condizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE)
n.  382/2005,  oppure  non  sia  possibile,  all'atto  dei controlli,
accertare   la  corrispondenza  tra  la  contabilita'  di  magazzino,
contabilita'  finanziaria  e documenti giustificativi, all'impresa di
trasformazione  e'  imposta una riduzione di una entita' compresa tra
il  10%  e  il  30% dell'aiuto richiesto per la campagna in corso, in
funzione della gravita' dell'inadempienza constatata.
  Qualora, l'AG.E.A. verifichi che una impresa di trasformazione o un
acquirente  di  foraggi  non osservi una o piu' condizioni od impegni
previsti  dai  regolamenti  comunitari e nei due anni successivi alla
prima   constatazione   vengano   nuovamente   accertate   le  stesse
irregolarita',    procedera'    alla    revoca   del   riconoscimento
precedentemente  accordato,  per un periodo minimo di una campagna ad
un massimo di tre campagne.
  Fatto salvo quanto sopra, qualora cessino di essere soddisfatte una
o  piu'  condizioni  per il riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6
del Reg.(CE) 382/2005, l'AG.E.A. revoca il riconoscimento, a meno che
l'impresa  di  trasformazione  o  l'acquirente di foraggi si facciano
parte  diligente  entro  un  termine  da stabilirsi in funzione della
gravita'   del   problema  per  adempiere  nuovamente  alle  suddette
condizioni.
    Roma, 6 aprile 2005
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli