IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente le condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata il 31 marzo 2000 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 5 ottobre 2004, dall'impresa ISK Biosciences Europe S.A. - 480 Avenue Louise Bte. 12 B-1050 - Bruxelles (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Ranman, contenente la sostanza attiva cyazofamid; Visto il decreto del 20 giugno 2003 concernente l'inclusione di alcune sostanze attive tra cui cyazofamid, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della commissione del 25 marzo 2003; Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva cyazofamid); Visto il successivo parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla sopraccitata commissione consultiva, relativo al confezionamento in «Twin pack», del prodotto di cui trattasi, costituito da due flaconi separati, venduti in confezione unica in blister; Vista la nota dell'ufficio del 21 dicembre 2004 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 15 marzo 2005 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa ISK Biosciences Europe S.A. 480 Avenue Louise Bte. 12 B-1050 - Bruxelles (Belgio), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Ranman, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Per la sostanza attiva cyazofamid sono approvati, in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004: Prodotti destinati | all'alimentazione |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- Pomodori |0.2 --------------------------------------------------------------------- Patate |0.01 --------------------------------------------------------------------- Meloni, cetrioli, cetriolini, | zucche, zucchine, cocomeri |0.1 Il prodotto e' confezionato in «Twin pack», costituito da due flaconi separati, in confezione unica in blister nelle taglie da litri 1,750-8,750. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Orgachim - Oissel, Francia. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12578. Sono approvate quali parti integranti del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Marabelli