IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  in  particolare  l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  concernente le condizioni per
l'autorizzazione  di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive
iscritte in allegato I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista   la   domanda  presentata  il  31 marzo  2000  e  successive
integrazioni di cui l'ultima in data 5 ottobre 2004, dall'impresa ISK
Biosciences  Europe  S.A.  -  480  Avenue  Louise  Bte.  12  B-1050 -
Bruxelles (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario   denominato  Ranman,  contenente  la  sostanza  attiva
cyazofamid;
  Visto  il  decreto  del  20 giugno 2003 concernente l'inclusione di
alcune  sostanze  attive  tra  cui  cyazofamid,  nell'allegato  I del
decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione della
direttiva 2003/23/CE della commissione del 25 marzo 2003;
  Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004 dalla
commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194,  relativo  alla  registrazione del prodotto
fitosanitario  di  cui  trattasi,  fino  al  30 giugno  2013 (data di
scadenza   dell'iscrizione   in  allegato  I  della  sostanza  attiva
cyazofamid);
  Visto  il successivo parere favorevole espresso in data 17 novembre
2004   dalla   sopraccitata   commissione   consultiva,  relativo  al
confezionamento  in  «Twin  pack»,  del  prodotto  di  cui  trattasi,
costituito  da  due  flaconi separati, venduti in confezione unica in
blister;
  Vista  la  nota dell'ufficio del 21 dicembre 2004 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista la nota pervenuta in data 15 marzo 2005 da cui risulta che la
suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 30 giugno
2013, l'impresa ISK Biosciences Europe S.A. 480 Avenue Louise Bte. 12
B-1050 - Bruxelles (Belgio), e' autorizzata ad immettere in commercio
il  prodotto  fitosanitario  denominato Ranman, con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Per   la   sostanza   attiva  cyazofamid  sono  approvati,  in  via
provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i
seguenti   limiti  massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel
provvedimento  di  aggiornamento  del  decreto ministeriale 27 agosto
2004:

Prodotti destinati                 |
all'alimentazione                  |Limiti massimi di residui (mg/kg)
---------------------------------------------------------------------
  Pomodori                         |0.2
---------------------------------------------------------------------
  Patate                           |0.01
---------------------------------------------------------------------
  Meloni, cetrioli, cetriolini,    |
zucche, zucchine, cocomeri         |0.1

  Il  prodotto  e'  confezionato  in  «Twin  pack», costituito da due
flaconi  separati,  in  confezione  unica  in blister nelle taglie da
litri  1,750-8,750.    Il  prodotto  in  questione  e'  importato  in
confezioni  pronte  per  l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa
estera Orgachim - Oissel, Francia.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12578.
  Sono  approvate  quali  parti  integranti  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli