IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA VISTA la legge 10 dicembre 1997 n. 425, avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"; VISTO il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323; VISTO, in particolare, l'art. 13 del richiamato DPR 23 luglio 1998,n. 323, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato; CONSIDERATO che dette certificazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del suddetto DPR 23 luglio 1998,n. 323, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea, devono attestare: l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonche' le conoscenze, le competenze e le capacita' anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame; VISTO l'art. 12 del sopra indicato D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, avente ad oggetto i crediti formativi; VISTO il proprio decreto in data 9 febbraio 2004,n. 13, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 8, che prevede la definizione, da parte dei Ministro della Pubblica Istruzione, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; VALUTATA l'opportunita' di confermare per l'anno scolastico 2004-2005 i modelli dei diploma e delle relative certificazioni integrative; DECRETA: Art. 1. 1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 attestano: a) - l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata; b) - la votazione complessiva assegnata, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati; c) - le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.