IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   VISTA  la  legge  10  dicembre  1997  n.  425,  avente  ad oggetto
"Disposizioni  per  la  riforma  degli  esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore";
   VISTO  il  Regolamento applicativo della citata legge, emanato con
D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;
   VISTO,  in  particolare,  l'art.  13  del richiamato DPR 23 luglio
1998,n.  323,  concernente  la predisposizione delle certificazioni e
dei  relativi  modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito
al superamento degli esami di Stato;
   CONSIDERATO  che  dette  certificazioni,  ai  sensi  del  comma  1
dell'art.  13  del  suddetto  DPR  23  luglio  1998,n.  323,  che  fa
riferimento  anche  alle  esigenze  connesse  con la circolazione dei
titoli  di  studio nell'ambito dell'Unione Europea, devono attestare:
l'indirizzo  e la durata del corso di studi, la votazione complessiva
ottenuta,  le  materie  di  insegnamento comprese nel curricolo degli
studi  con  l'indicazione  della durata oraria complessiva a ciascuna
destinata,  nonche' le conoscenze, le competenze e le capacita' anche
professionali  acquisite  e  i  crediti formativi documentati in sede
d'esame;
   VISTO  l'art. 12 del sopra indicato D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323,
avente ad oggetto i crediti formativi;
   VISTO   il   proprio  decreto  in  data  9  febbraio  2004,n.  13,
concernente  le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in
esito  al  superamento  degli  esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
   VISTO  il  D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275, recante norme in materia di
autonomia  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge  15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 8, che prevede
la  definizione,  da  parte  dei  Ministro della Pubblica Istruzione,
degli  obiettivi  generali  del  processo formativo e degli obiettivi
specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
   VALUTATA   l'opportunita'  di  confermare  per  l'anno  scolastico
2004-2005  i  modelli  dei  diploma  e  delle relative certificazioni
integrative;

                              DECRETA:

                               Art. 1.

   1.  Le certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998
n. 323 attestano:
      a)  - l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di
insegnamento  comprese  nel  curricolo  degli studi con l'indicazione
della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;
      b)  -  la  votazione  complessiva assegnata, la somma dei punti
attribuiti  alle  tre  prove scritte, il voto assegnato al colloquio,
l'eventuale  punteggio  aggiuntivo,  il credito scolastico, i crediti
formativi documentati;
      c)  - le ulteriori specificazioni valutative della Commissione,
con  riguardo  anche  a  prove  sostenute  con  esito particolarmente
positivo.