IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   Visto  il  D.L.vo  30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma
dell'organizzazione,  del  Governo,  a  norma  dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
   Vista  la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  D.P.R.  23  luglio  1998, n. 323, con il quale e' stato
emanato  il  Regolamento  applicativo della legge 10 dicembre 1997 n.
425;
   Visto  il  D.P.R.  11  agosto  2003,  n.  319,  recante  norme  di
organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca;
   Visto  il  D.M.  25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalita' e i
termini  per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai  commissari  esterni  e  le  modalita'  di  nomina, designazione e
sostituzione  dei  componenti  delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
   Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che
all'art.  22,  comma  7,  introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge  n.  425  in materia di composizione delle commissioni di esami
operanti presso le scuole statali e paritarie;
   Visto  il  D.M.  21  gennaio  2005,  n. 8, con il quale sono state
indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
   Visto  il  D.M.  21  gennaio  2005,  n.  9,  con il quale e' stato
determinato il numero dei componenti delle commissioni di esami;
   Atteso  che le disposizioni di cui al citato D.M. 25 gennaio 2001,
n.  104  sono  ancora  in vigore limitatamente alle scuole legalmente
riconosciute;

                              DECRETA:

                               Art. 1.
                Nomina e formazione delle Commissioni

   1.  Nelle  scuole statali e paritarie le commissioni di esami sono
composte   da  un  Presidente  esterno  all'Istituto  e  dai  docenti
designati  dai  competenti consigli di classe, nel numero fissato per
ciascun  indirizzo  di studio e con le modalita' previste dal D.M. 21
gennaio  2005, n. 9, e sono nominate, ai sensi dell'art. 22, comma 7,
della   legge   n.  448/2001,  dal  Direttore  Generale  dell'Ufficio
Scolastico Regionale.
   2.   Nelle   scuole   legalmente   riconosciute  e  pareggiate  le
commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal succitato
D.M. 21 gennaio 2005, n. 9, sono composte, oltre che da un Presidente
esterno  all'Istituto,  per  il  50 per cento da docenti delle classi
medesime,  designati  dai  competenti  consigli  di  classe e, per il
restante  50  per  cento,  da  docenti appartenenti alla classe della
scuola   statale   o   paritaria  alla  quale  la  classe  legalmente
riconosciuta o pareggiata e' stata abbinata.
   3.  Il  Presidente  e  i  commissari  sono  nominati dal Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
   4. E' nominato un Presidente per ogni sede di esame.