IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   Visto   il   D.P.R.  11  agosto  2003,n.  319,  recante  norme  di
organizzazione del Ministero dell'Istruzione,Universita' e Ricerca;
   Visto  l'art.  252,  comma  8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il
quale  le  commissioni  di  esame  nei  Conservatori  di  musica sono
composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri esterni;
   Vista  la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n.  323,  con  il  quale  e' stato emanato il regolamento applicativo
della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18 settembre 1998,
relativo  alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
   Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  20.11.2000,  n.  429,
concernente  le  caratteristiche  formali  generali della terza prova
scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima;
   Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2002)",  che  all'art.  22, comma 7, introduce modifiche
all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
   Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003,n. 41, concernente le
modalita'  di  svolgimento  della prima e seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore;
   Visto  il decreto ministeriale 21 gennaio 2005, n. 8, con il quale
sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
   Visto  il decreto ministeriale 21 gennaio 2005, n. 9, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
   Visto  il  decreto  ministeriale  9  febbraio  2005,n. 14, recante
criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei
componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni   scolastiche,   ai   sensi   dell'art.  21  della  legge
15-3-1997,n. 59, emanato con D.P.R. 8-3-1999,n. 275;
   (*)  Visto  il  Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di
Bolzano   n.   553/17.1  del  24.11.2004,  concernente  modalita'  di
svolgimento  della  terza  prova  scritta,  "Modifica del Decreto del
Presidente  della Giunta Provinciale n. 22 del 14/5/1999 -Regolamento
di  esecuzione  della  legge 10 dicembre 1997,n. 425, e del D.P.R. 23
luglio  1998,n.  323,  concernente  la  riforma  degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per
le  specifiche  esigenze  delle  scuole  della  Provincia Autonoma di
Bolzano";

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          (*)  Come  da  comunicazione  della  provincia  autonoma di
          Bolzano   (prot.  17.1/32.05.24/1266  del  15-2-2005),  gli
          estremi  dell'atto  devo intendersi rettificati in n. 2 del
          17-1-2005.

   Ravvisata  l'esigenza  di  dettare disposizioni per lo svolgimento
degli  esami  di  Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai
sensi  dell'art.  278 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297 e
confermate  dal l° comma dell'art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234,
per l'anno scolastico 2004-2005;

                              DECRETA:
   Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di  istruzione  secondaria  superiore, nelle classi sperimentali gia'
autorizzate  ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile
1994,n.  297  e  confermate  dal  primo comma dell'art. 1 del D.M. 26
giugno   2000,   n.  234,  e'  disciplinato,  per  l'anno  scolastico
2004-2005, come segue.

                               Art. 1.
                          Candidati esterni

   1.  I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato  presso  istituti  statali  o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali  di  ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi  relativi  all'indirizzo  sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame.
   2.  I  candidati  esterni  che  chiedono di sostenere gli esami di
Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali  linguistici  hanno  facolta'  di  sostenere  gli esami,
compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati con decreto
ministeriale  31  luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo
sperimentale linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
   3.  I  candidati  esterni non possono sostenere gli esami di Stato
nei  corsi  sperimentali  ove  e'  attivato  il c.d. "Progetto Sirio"
dell'istruzione tecnica.
   Ai  predetti  candidati  si  applicano le disposizioni di cui alla
C.M. 22-11-2000, n. 261, paragrafo 1.6.