IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997,n. 59";
   Visto  il  D.P.R.  11  agosto  2003, n. 319, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca;
   Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione
dell'art.  21  della  Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato emanato il
regolamento,  recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ed in particolare l'art. 8;
   Visto  il D.M. 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli
delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell'art. 8 del D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275;
   Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1998 con il quale e' stato
autorizzato  il  funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione
internazionale;
   Visto  il  Protocollo  Culturale tra l'Italia e la Germania del 24
aprile 2002;
   Visto  l'Accordo  tra  l'Italia e la Germania, concluso in data 14
ottobre  2004,  per  l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in
Germania;
   Vista  la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  D.P.R.  23  luglio  1998, n. 323, con il quale e' stato
emanato  il  regolamento  sulla  disciplina  degli  esami  di  Stato,
previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
   Visto  il  D.M. 23 aprile 2003,n. 41 con il quale e' stato emanato
il  regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e
della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  D.M.  20  novembre  2000,n.  429, con il quale e' stato
emanato   il   regolamento  concernente  le  caratteristiche  formali
generali  della  terza  prova  scritta  degli  esami  di  Stato  e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
   Visto  il  D.M.  18  settembre  1998, n. 358 con il quale e' stato
emanato   il  regolamento  concernente  la  costituzione  delle  aree
disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle  prove  scritte  e
all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
   Visto  il  D.M.  21 gennaio 2005,n. 8, relativo all'individuazione
delle  materie  oggetto  della  seconda  prova scritta negli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari e sperimentali di
istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  D.M.  21  gennaio  2005,  n.  9,  con il quale e' stato
determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
   Visto   il   D.M.   24   febbraio   2000,   n.   49,   concernente
l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
   Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata
della  Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della
quarta  prova  e  la  durata  di essa, nonche' le materie oggetto del
colloquio ;
   Vista  la  legge  28-12-2001,  n. 448, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato, che
all'art.  22,  comma  7,  introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
   Visto   il   D.M.   9   febbraio   2005,  n.  13,  concernente  le
certificazioni  ed  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in esito al
superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  D.M. 9 febbraio 2005,n. 15, concernente le norme per lo
svolgimento  nell'a.s.  2004-2005 degli esami di Stato conclusivi dei
corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  superiore nelle classi
sperimentali;

                               DECRETA

                               Art. 1
               Validita' e corrispondenza del diploma

   Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
conclusivo   del   corso   di   studio   delle   sezioni  ad  opzione
internazionale   tedesca  ad  indirizzo  linguistico  e  scientifico,
consente  l'accesso  agli istituti di insegnamento superiore tedeschi
senza  obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame
di idoneita' linguistica.