IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i
registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da
fibra;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
    Visto  il  decreto ministeriale del 20 marzo 1992 con il quale e'
stata  iscritta  nel  relativo  registro, ai sensi dell'art. 19 della
legge  n.  1096/1971,  la  varieta'  di  specie agricola indicata nel
dispositivo,  per  la  quale  e'  stato  indicato  il  nominativo del
responsabile della conservzione in purezza;
    Vista  la  richiesta  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
    Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
    Considerato  che  la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971  nella riunione del 22 febbraio 2005 ha espresso
parere   favorevole   alla   variazione   di   responsabilita'  della
conservazione in purezza di detta varieta' nei registri, come risulta
dal verbale della riunione;
    Attesa la necessita' di modificare il citato decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    La  responsabilita'  della  conservazione  in purezza della sotto
elencata  varieta'  gia'  assegnata  ad  altra  Ditta  con precedente
decreto,  e'  attribuita  al conservatore in purezza a fianco di essa
indicata:

                             Foraggere:

=====================================================================
  Specie   |Varieta'|Vecchio responsabile |    Nuovo responsabile
=====================================================================
           |        |                     |SE.FO.BI. snc di Bizzotto
Erba medica|Pomposa |Gennari & Schiavi snc|G. & A.

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 31 marzo 2005
                                         Il direttore generale: Abate
 
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.