IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis; Vista la direttiva 2003/53/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 giugno 2003, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE (Nonilfenolo; Nonilfenolo etossilato; Cemento); Visto il decreto del Ministero della salute del 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 2004, concernente il recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento); Considerato che non esiste, allo stato, una norma di riferimento per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile presente nel cemento e che il ricorso a diverse metodologie di analisi porterebbe, peraltro, a risultati non confrontabili tra loro e dunque tali da generare incertezze sia per i produttori sia per gli utilizzatori e gli organismi preposti alla vigilanza; Considerato quanto dispone la Direttiva 2003/53/CE in merito alla adozione di un metodo di prova armonizzato per quanto riguarda il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento, individuando quale organo comunitario a cio' preferenzialmente preponibile il Comitato europeo di normalizzazione (CEN); Considerato che e' necessario, nelle more dell'adozione di un metodo di prova armonizzato a livello comunitario, disciplinare il metodo di prova da applicare per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile nei cementi e preparati contenenti cemento e per la verifica di rispondenza dei cementi ai requisiti ivi definiti; Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' dell'11 gennaio 2005; Visto il parere dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro del 13 gennaio 2005; Decreta: Art. 1. Metodo di prova 1. Il metodo di prova per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile nei cementi e nei preparati contenenti cemento e' descritto nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.