IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 904, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva
CEE  79/769  relativa  all'immissione sul mercato e all'uso di talune
sostanze e preparati pericolosi;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed
in  particolare  l'art.  27  che  ha  introdotto  nel  citato decreto
presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
  Vista  la  direttiva  2003/53/CE  del  Parlamento  e  del Consiglio
europeo  del  18 giugno 2003, recante la ventiseiesima modifica della
direttiva 76/769/CEE (Nonilfenolo; Nonilfenolo etossilato; Cemento);
  Visto  il  decreto  del  Ministero della salute del 10 maggio 2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198
del  24 agosto  2004,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2003/53/CE,  recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE
del  Consiglio  del  27 luglio  1976,  relativa  alle  restrizioni in
materia  di  immissione  sul  mercato  e  di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento);
  Considerato  che  non  esiste, allo stato, una norma di riferimento
per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile presente
nel  cemento  e  che  il  ricorso  a  diverse  metodologie di analisi
porterebbe, peraltro, a risultati non confrontabili tra loro e dunque
tali  da  generare  incertezze  sia  per  i  produttori  sia  per gli
utilizzatori e gli organismi preposti alla vigilanza;
  Considerato  quanto  dispone la Direttiva 2003/53/CE in merito alla
adozione  di  un  metodo  di prova armonizzato per quanto riguarda il
tenore  di  cromo  VI  idrosolubile  nel  cemento, individuando quale
organo  comunitario  a cio' preferenzialmente preponibile il Comitato
europeo di normalizzazione (CEN);
  Considerato  che  e'  necessario,  nelle  more  dell'adozione di un
metodo  di  prova  armonizzato a livello comunitario, disciplinare il
metodo  di  prova da applicare per la determinazione del contenuto di
cromo  VI  idrosolubile  nei cementi e preparati contenenti cemento e
per la verifica di rispondenza dei cementi ai requisiti ivi definiti;
  Visto  il parere dell'Istituto superiore di sanita' dell'11 gennaio
2005;
  Visto  il  parere  dell'Istituto  superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro del 13 gennaio 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                           Metodo di prova

  1.  Il metodo di prova per la determinazione del contenuto di cromo
VI  idrosolubile  nei  cementi  e nei preparati contenenti cemento e'
descritto  nell'Allegato  1,  che  fa  parte  integrante del presente
decreto.