L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 24 marzo 2005;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare,
l'art. 23;
    la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
    la  legge  14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95)
ed, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere da g) ad i);
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79 e sue modifiche e
provvedimenti   applicativi   (di  seguito:  decreto  legislativo  n.
79/1999);
    gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle
attivita'  produttive  per la realizzazione di un sistema organizzato
di  offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito
Sistema Italia 2004);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  approvazione  del testo integrato della Disciplina del
mercato  elettrico  e  assunzione  di responsabilita' del Gestore del
mercato  elettrico  S.p.a.  relativamente  al  mercato  elettrico (di
seguito:  decreto  ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare,
l'art. 5;
    la  direttiva del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
2004  (prot.  n.  4159),  contenente  indirizzi alle societa' Gestore
della  rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.a., Gestore del mercato
elettrico   S.p.a.   e   Aquirente   unico   S.p.a.,  ai  fini  della
partecipazione  attiva  della  domanda  al  Sistema  Italia  2004 (di
seguito:    direttiva   ministeriale   24 dicembre   2004),   nonche'
considerazioni ricognitive in ordine agli interventi nella competenza
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita);
    l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,
n.  168/03,  come  successivamente  integrato  e  modificato,  ed  in
particolare,   per   quanto   attiene  alle  condizioni  vigenti  dal
1° gennaio  2005,  dalla deliberazione 24 dicembre 2004 n. 237/04 (di
seguito: deliberazione n. 168/03).
    l'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n.  05/04,  come  successivamente integrato e modificato (di seguito:
Testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 febbraio 2004, n. 21/04 (di
seguito deliberazione n. 21/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  9 giugno  2004,  n.  84/04 (di
seguito: deliberazione n. 84/04);
  la  deliberazione  dell'Autorita'  25 giugno  2004,  n.  102/04 (di
seguito: deliberazione n. 102/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  13 gennaio  2005,  n. 3/05 (di
seguito: deliberazione n. 3/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  9 febbraio  2005, n. 19/05 (di
seguto: deliberazione n. 19/05).
  Considerato che:
    ai sensi della legge n. 481/1995, l'Autorita' e' investita di una
generale  funzione  di  regolazione attraverso la quale puo' adottare
misure  ed  interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali
ostative   alla   promozione   della  concorrenza  e  dell'efficienza
nell'offerta   dei   servizi   di   pubblica   utilita'  nel  settore
dell'energia elettrica;
    la  societa'  Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
(di  seguito: il Gestore della rete) svolge, tra l'altro, il servizio
di  dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale di
cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo  n.  79/1999; e che detto
servizio risulta essere di pubblica utilita';
    la  societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il
Gestore  del  mercato)  svolge  in  esclusiva il servizio di pubblica
utilita'  di  cui  all'art.  5,  comma  1, del decreto legislativo n.
79/1999;
    al  fine  di acquisire gli elementi necessari al monitoraggio del
mercato  all'ingrosso  dell'energia  elettrica  e  del  mercato per i
servizi  di dispacciamento, l'Autorita' ha definito con deliberazione
n.  21/04  avente  effetti  nella fase di avvio del dispacciamento di
merito  economico (di seguito: DME) dal 1° aprile 2004, in attuazione
delle  disposizioni  sopra  richiamate,  le modalita' e i criteri per
l'esercizio da parte del Gestore del mercato e del Gestore della rete
delle  attivita'  funzionali  al  predetto  monitoraggio, vale a dire
attivita'  di  raccolta,  organizzazione,  elaborazione e descrizione
analitica dei dati relativi a tali mercati;
    nel  corso  dell'anno  2004  e agli inizi dell'anno 2005, si sono
registrati  eventi tali da richiedere un'evoluzione delle modalita' e
dei   criteri   per   l'esercizio   delle   attivita'  funzionali  al
monitoraggio  previste  dalla deliberazione n. 21/04; fra tali eventi
sono da annoverarsi, in particolare:
      a) l'avvio  dal  1° gennaio  2005  della  partecipazione attiva
della domanda nel sistema delle offerte;
      b) la  chiusura  dell'Istruttoria conoscitiva sullo stato della
liberalizzazione    nel   settore   dell'energia   elettrica   svolta
congiuntamente   dall'Autorita'   e   dall'Autorita'   garante  della
concorrenza  e  del  mercato  (di seguito: 1'Antitrust) e condotta ad
esito   con  la  deliberazione  n.  19/05  (di  seguito:  Istruttoria
conoscitiva);
      c) la  raccolta  dei primi elementi emergenti dalle istruttorie
conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e 3/05;
    il richiamato avvio della partecipazione attiva della domanda nel
sistema  delle  offerte  nell'ambito  della fase di regime del DME ha
reso   opportuna   l'integrazione   degli  indici  di  mercato  della
deliberazione  n.  21/04  con  appositi  indici  di  mercato  volti a
monitorare la struttura e il comportamento della domanda;
    nell'ambito  dell'Istruttoria  conoscitiva  sono stati sviluppati
dall'Autorita' e condivisi con l'Antitrust appositi indici oltre a:
      a) identificare  la dimensione geografica dei mercati rilevanti
relativamente  sia al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che
all'approvvigonamento    delle    risorse    per   il   servizio   di
dispacciamento;
      b) misurare  il  potere  di  mercato  dei diversi operatori, in
funzione   del   loro   grado   di   indispensabilita'  ai  fini  del
soddisfacimento della domanda oraria in ciascuno dei suddetti mercati
o loro aggregati;
      c) valutare la convenienza dei medesimi operatori ad esercitare
il    potere   di   mercato   derivante   da   tale   condizione   di
indispensabilita'  su  un  singolo  mercato  rilevante  o, in maniera
congiunta, su piu' mercati rilevanti;
    l'esperienza  acquisita nella fase di avvio del dispacciamento di
merito  economico  e  la  raccolta dei primi elementi emergenti dalle
istruttorie  conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e
3/05  hanno  evidenzato  l'esigenza di pervenire ad una piu' efficace
organizzazione del monitoraggio con riferimento tra l'altro:
      a) alla valutazione della condotta degli operatori in relazione
a possibili scenari di costo e a differenti strategie di offerta;
      b) alla frequenza con cui i principali operatori determinano il
prezzo  nei  mercati  geografici  rilevanti  e della rilevanza per il
sistema elettrico nazionale di tale comportamento;
      c) alla  relazione  tra  i  ricavi  dei  produttori ed i prezzi
registrati nel mercato del giorno prima, anche in funzione dei volumi
di energia sottesi ai contratti di compravendita conclusi al di fuori
del sistema delle offerte;
      d) alle  quantita'  vendute dai principali operatori di mercato
rispetto agli esiti di un mercato concorrenziale;
    le  modalita'  di  funzionamento transitoriamente adottate per il
mercato   per   il  servizio  di  dispacciamento,  che  prevedono  la
negoziazione  in un unico mercato delle varie risorse per il servizio
di    dispacciamento,    comportano   delle   ulteriori   difficolta'
nell'identificazione  di  indici  idonei a consentire il monitoraggio
della  struttura  e  degli  esiti dei segmenti di mercato sottostanti
(risoluzione  di congestioni, riserva di potenza reattiva, riserva di
potenza  attiva e bilanciamento), nonche' della condotta degli utenti
del dispacciamento nella fornitura delle specifiche risorse;
  Ritenuto opportuno:
    che  il  monitoraggio  della  struttura e degli esiti del mercato
all'ingrosso  dell'energia  elettrica,  nonche'  della condotta degli
operatori,  particolarmente  rilevante  nella  fase  di  avvio  e  di
transizione  verso  un  mercato  piu'  maturo  e  piu'  liquido,  sia
strutturato  in  maniera  sufficientemente  dinamica da consentire di
cogliere e analizzare la sottostante evoluzione continua dei mercati;
    inserire gli indici sviluppati nell'Istruttoria conoscitiva nella
funzione di monitoraggio;
    ridefinire  gli  obblighi  informativi  in  capo  al  Gestore del
mercato  e  al  Gestore  della  rete,  ivi  incluse  le  attivita' di
raccolta,  organizzazione,  elaborazione  e  descrizione analitica di
dati,   vale   a  dire  le  attivita'  funzionali  all'esercizio  del
monitoraggio,  da  parte  dell'Autorita',  del  mercato  all'ingrosso
dell'energia   elettrica   e   del   mercato   per   il  servizio  di
dispacciamento;
    che  la  copertura  dei  costi sostenuti dal gestore del mercato,
nell'ambito  del  citato  servizio  di pubblica utilita' dal medesimo
esercitato,  per  le attivita' funzionali al monitoraggio del mercato
all'ingrosso  dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di
dispacciamento svolto dall'Autorita' non comporti discriminazioni tra
operatori  di mercato che concludono contratti di compravendita al di
fuori del sistema delle offerte o nell'ambito dei medesimo sistema;

                              Delibera:

  1. di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
richiamate  e riportate all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n.
168/03,  come  successivamente  modificato  ed  integrato, all'art. 1
dell'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente
modificato ed integrato, nonche' le seguenti:
    mercato  all'ingrosso  dell'energia  elettrica e' l'insieme delle
negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del
giorno  prima  e  nel  mercato  di aggiustamento, che al di fuori dei
predetti mercati organizzati;
    offerte  integrative  sono  le  offerte  di vendita o di acquisto
presentate  dal  Gestore  della  rete nel mercato del giorno prima ai
sensi dell'art. 48 della deliberazione n. 168/03;
    operatore  di mercato marginale e' l'operatore di mercato cedente
che  ha  presentato l'ultima offerta di vendita accertata nel mercato
del giorno prima;
    operatore di mercato rilevante e' un operatore di mercato cedente
che  nel  periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2004, in
almeno  una  macrozona,  ha offerto in vendita nel mercato del giorno
prima, ivi comprese le offerte relative ai contratti di compravendita
conclusi  al  di  fuori  del  sistema delle offerte, una quantita' di
energia    elettrica   non   inferiore   al   10%   della   quantita'
complessivamente  accettata  in vendita alla chiusura del mercato del
giorno prima in tale periodo nella medesima macrozona;
    quantita'  relative  ai contratti di compravendita conclusi al di
fuori  del  sistema  delle offerte sono le quantita' dichiarate dagli
operatori di mercato al Gestore della rete in esecuzione di contratti
di  compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, ivi
incluse  le quantita' ridotte dal Gestore del mercato per saturazione
dei  transiti.  Sono  escluse le quantita' giudicate «non congrue» in
quanto  complessivamente  superiori  ai  margini  a  salire  definiti
dall'utente  del  dispacciamento  e  le  quantita'  dichiarate  dagli
operatori  e  ridotte dal Gestore della rete in quanto non bilanciate
con le quantita' in prelievo;
    ultima  offerta  accettata  e',  per  ciascuna  zona  geografica,
l'ultima  offerta  di vendita nell'ordine di merito tra le offerte di
vendita  accettate  e  relative a punti di dispacciamento localizzati
nella zona geografica in oggetto;
    unita'  di  produzione  387/03  e' un'unita' di produzione la cui
produzione  di energia elettrica e' ritirata dal gestore della rete a
cui  l'unita'  e'  collegata, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 387/2003;
    unita'  di  produzione  239/04  e' un'unita' di produzione la cui
produzione  di energia elettrica e' ritirata dal gestore della rete a
cui  l'unita'  e'  collegata,  ai  sensi  del comma 41 della legge n.
239/2004;
    utente   del   dispacciamento   rilevante   e'   un   utente  del
dispacciamento  che  nel  periodo  compreso  tra  il  1° aprile  e il
31 dicembre  2004,  in  almeno  una zona, ha venduto o acquistato nel
mercato  per  il  servizio di dispacciamento una quantita' di energia
elettrica  non  inferiore  al  5%  della  quantita'  complessivamente
accettata,  rispettivamente  in  vendita o in acquisto, alla chiusura
del  mercato  per il servizio di dispacciamento in tale periodo nella
medesima zona.
    legge n. 287/1990 e' la legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990;
    legge 239/2004 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004;
    decreto   legislativo  n.  387/2003  e'  il  decreto  legislativo
29 dicembre 2003, n. 387;
    decreto  19 dicembre  2003  e'  il  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  del  19 dicembre 2003 recante approvazione del
testo  integrato  della Disciplina del mercato elettrico e assunzione
di   responsabilita'   del   Gestore  del  mercato  elettrico  S.p.a.
relativamente al mercato elettrico;
    Disciplina del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del
mercato  elettrico  approvata  con  il  decreto 19 dicembre 2003 come
successivamente modificata e integrata;
    deliberazione  n.  168/03  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita'  30 dicembre  2003,  n.  168/03,  come successivamente
modificato e integrato;
    legge n. 239/2004 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004;
    Testo integrato e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
30 gennaio   2004,  n.  05/04,  come  successivamente  modificato  ed
integrato.