L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 24 marzo 2005; Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'art. 23; la legge 10 ottobre 1990, n. 287; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere da g) ad i); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito Sistema Italia 2004); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'art. 5; la direttiva del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004 (prot. n. 4159), contenente indirizzi alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a. e Aquirente unico S.p.a., ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre 2004), nonche' considerazioni ricognitive in ordine agli interventi nella competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita); l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato, ed in particolare, per quanto attiene alle condizioni vigenti dal 1° gennaio 2005, dalla deliberazione 24 dicembre 2004 n. 237/04 (di seguito: deliberazione n. 168/03). l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito deliberazione n. 21/04); la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2004, n. 84/04 (di seguito: deliberazione n. 84/04); la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 102/04 (di seguito: deliberazione n. 102/04); la deliberazione dell'Autorita' 13 gennaio 2005, n. 3/05 (di seguito: deliberazione n. 3/05; la deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguto: deliberazione n. 19/05). Considerato che: ai sensi della legge n. 481/1995, l'Autorita' e' investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale puo' adottare misure ed interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica; la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) svolge, tra l'altro, il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; e che detto servizio risulta essere di pubblica utilita'; la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) svolge in esclusiva il servizio di pubblica utilita' di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999; al fine di acquisire gli elementi necessari al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per i servizi di dispacciamento, l'Autorita' ha definito con deliberazione n. 21/04 avente effetti nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico (di seguito: DME) dal 1° aprile 2004, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, le modalita' e i criteri per l'esercizio da parte del Gestore del mercato e del Gestore della rete delle attivita' funzionali al predetto monitoraggio, vale a dire attivita' di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi a tali mercati; nel corso dell'anno 2004 e agli inizi dell'anno 2005, si sono registrati eventi tali da richiedere un'evoluzione delle modalita' e dei criteri per l'esercizio delle attivita' funzionali al monitoraggio previste dalla deliberazione n. 21/04; fra tali eventi sono da annoverarsi, in particolare: a) l'avvio dal 1° gennaio 2005 della partecipazione attiva della domanda nel sistema delle offerte; b) la chiusura dell'Istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica svolta congiuntamente dall'Autorita' e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito: 1'Antitrust) e condotta ad esito con la deliberazione n. 19/05 (di seguito: Istruttoria conoscitiva); c) la raccolta dei primi elementi emergenti dalle istruttorie conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e 3/05; il richiamato avvio della partecipazione attiva della domanda nel sistema delle offerte nell'ambito della fase di regime del DME ha reso opportuna l'integrazione degli indici di mercato della deliberazione n. 21/04 con appositi indici di mercato volti a monitorare la struttura e il comportamento della domanda; nell'ambito dell'Istruttoria conoscitiva sono stati sviluppati dall'Autorita' e condivisi con l'Antitrust appositi indici oltre a: a) identificare la dimensione geografica dei mercati rilevanti relativamente sia al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che all'approvvigonamento delle risorse per il servizio di dispacciamento; b) misurare il potere di mercato dei diversi operatori, in funzione del loro grado di indispensabilita' ai fini del soddisfacimento della domanda oraria in ciascuno dei suddetti mercati o loro aggregati; c) valutare la convenienza dei medesimi operatori ad esercitare il potere di mercato derivante da tale condizione di indispensabilita' su un singolo mercato rilevante o, in maniera congiunta, su piu' mercati rilevanti; l'esperienza acquisita nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico e la raccolta dei primi elementi emergenti dalle istruttorie conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e 3/05 hanno evidenzato l'esigenza di pervenire ad una piu' efficace organizzazione del monitoraggio con riferimento tra l'altro: a) alla valutazione della condotta degli operatori in relazione a possibili scenari di costo e a differenti strategie di offerta; b) alla frequenza con cui i principali operatori determinano il prezzo nei mercati geografici rilevanti e della rilevanza per il sistema elettrico nazionale di tale comportamento; c) alla relazione tra i ricavi dei produttori ed i prezzi registrati nel mercato del giorno prima, anche in funzione dei volumi di energia sottesi ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; d) alle quantita' vendute dai principali operatori di mercato rispetto agli esiti di un mercato concorrenziale; le modalita' di funzionamento transitoriamente adottate per il mercato per il servizio di dispacciamento, che prevedono la negoziazione in un unico mercato delle varie risorse per il servizio di dispacciamento, comportano delle ulteriori difficolta' nell'identificazione di indici idonei a consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti dei segmenti di mercato sottostanti (risoluzione di congestioni, riserva di potenza reattiva, riserva di potenza attiva e bilanciamento), nonche' della condotta degli utenti del dispacciamento nella fornitura delle specifiche risorse; Ritenuto opportuno: che il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonche' della condotta degli operatori, particolarmente rilevante nella fase di avvio e di transizione verso un mercato piu' maturo e piu' liquido, sia strutturato in maniera sufficientemente dinamica da consentire di cogliere e analizzare la sottostante evoluzione continua dei mercati; inserire gli indici sviluppati nell'Istruttoria conoscitiva nella funzione di monitoraggio; ridefinire gli obblighi informativi in capo al Gestore del mercato e al Gestore della rete, ivi incluse le attivita' di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica di dati, vale a dire le attivita' funzionali all'esercizio del monitoraggio, da parte dell'Autorita', del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento; che la copertura dei costi sostenuti dal gestore del mercato, nell'ambito del citato servizio di pubblica utilita' dal medesimo esercitato, per le attivita' funzionali al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento svolto dall'Autorita' non comporti discriminazioni tra operatori di mercato che concludono contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte o nell'ambito dei medesimo sistema; Delibera: 1. di approvare il seguente provvedimento: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato, all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato, nonche' le seguenti: mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e' l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati; offerte integrative sono le offerte di vendita o di acquisto presentate dal Gestore della rete nel mercato del giorno prima ai sensi dell'art. 48 della deliberazione n. 168/03; operatore di mercato marginale e' l'operatore di mercato cedente che ha presentato l'ultima offerta di vendita accertata nel mercato del giorno prima; operatore di mercato rilevante e' un operatore di mercato cedente che nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2004, in almeno una macrozona, ha offerto in vendita nel mercato del giorno prima, ivi comprese le offerte relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, una quantita' di energia elettrica non inferiore al 10% della quantita' complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima in tale periodo nella medesima macrozona; quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte sono le quantita' dichiarate dagli operatori di mercato al Gestore della rete in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, ivi incluse le quantita' ridotte dal Gestore del mercato per saturazione dei transiti. Sono escluse le quantita' giudicate «non congrue» in quanto complessivamente superiori ai margini a salire definiti dall'utente del dispacciamento e le quantita' dichiarate dagli operatori e ridotte dal Gestore della rete in quanto non bilanciate con le quantita' in prelievo; ultima offerta accettata e', per ciascuna zona geografica, l'ultima offerta di vendita nell'ordine di merito tra le offerte di vendita accettate e relative a punti di dispacciamento localizzati nella zona geografica in oggetto; unita' di produzione 387/03 e' un'unita' di produzione la cui produzione di energia elettrica e' ritirata dal gestore della rete a cui l'unita' e' collegata, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003; unita' di produzione 239/04 e' un'unita' di produzione la cui produzione di energia elettrica e' ritirata dal gestore della rete a cui l'unita' e' collegata, ai sensi del comma 41 della legge n. 239/2004; utente del dispacciamento rilevante e' un utente del dispacciamento che nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2004, in almeno una zona, ha venduto o acquistato nel mercato per il servizio di dispacciamento una quantita' di energia elettrica non inferiore al 5% della quantita' complessivamente accettata, rispettivamente in vendita o in acquisto, alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento in tale periodo nella medesima zona. legge n. 287/1990 e' la legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990; legge 239/2004 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004; decreto legislativo n. 387/2003 e' il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; decreto 19 dicembre 2003 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico; Disciplina del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata; deliberazione n. 168/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato; legge n. 239/2004 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004; Testo integrato e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato.