IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca
marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
  Vista il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il regolamento (CE) n. 27/2005 del consiglio del 22 dicembre
2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n.
12  del  14 gennaio 2005, con il quale e' stato esplicitato il totale
ammissibile  di  cattura  (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte
comunitarie  attribuendo  a quella italiana, per la campagna di pesca
2005, il massimale di 4888 tonnellate;
  Visti  i  regolamenti  CE n. 104/2000 del consiglio del 17 dicembre
1999  (Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea legge n. 017 del
21 gennaio  2000)  e  n.  2318/2001 della Commissione del 29 novembre
2001  (Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea legge n. 313/9 del
30 novembre  2001) concernente il riconoscimento delle organizzazioni
di produttori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 febbraio  2000 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per
la  gestione  delle  quote  di  cattura  del tonno rosso, che prevede
l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero
alle  associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo,
anche   al  fine  di  coinvolgere  direttamente  le  associazioni  di
produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio  2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  180  del  3 agosto  2000,  concernente  la
determinazione  dei  criteri per la ripartizione delle quote di pesca
del tonno rosso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 aprile  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione
della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;
  Visti   i   decreti  ministeriali  di  pari  data  23 aprile  2001,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8 maggio  2001,
concernenti  la  determinazione, per il 2001, delle quote individuali
di  tonno  rosso  rispettivamente  per  la pesca con i palangari e la
circuizione per tonni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8 gennaio  2002,  di  riconoscimento
giuridico  della  FEDER  OP.IT  la quale rappresenta la maggior parte
delle  catture  di  tonno  rosso  con  i  sistemi  a  circuizione e a
palangaro  e  che  attualmente  rileva  quale  unica  associazione di
produttori  qualificabile  «soggetto»  attributario di quota ai sensi
del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 aprile  2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004, recante la ripartizione
della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca
e   criteri   di   attribuzione,  nonche'  ripartizione  delle  quote
individuali  per  la  campagna  di  pesca  2004,  in  particolare  in
riferimento all'art. 2 comma 5;
  Ritenuta  necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo
di  4888  tonnellate  in quote specifiche per i vari sistemi di pesca
del tonno rosso;
  Ritenuto  necessario esplicitare le quote individuali di cattura in
relazione  a  ciascuna  unita'  facente  parte  della flotta tonniera
italiana   aggiornata   in   funzione  delle  intervenute  azioni  di
demolizione  e sostituzione nonche' delle risultanze dei procedimenti
di secondo grado conclusi;
  Ritenuto   necessario  altresi'  conferire  ai  «soggetti»  di  cui
all'art.  1  del  decreto  ministeriale  7 febbraio  2000  una  quota
complessiva  pari  alla  somma  delle  quote  individuali  dei propri
aderenti  ai  fini  del  coinvolgimento dei produttori nella gestione
della pesca del tonno rosso
  Considerata    l'opportunita'   di   valorizzare   la   continuita'
dell'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  del tonno rosso, in quanto
strettamente  connesso  al principio di tradizionalita' alla base del
sistema di contingentamento;
  Considerata   l'opportunita'   di  incentivare  la  selettivita'  e
l'economicita'  dell'attivita'  di  pesca  del  tonno  rosso,  che il
sistema  a  circuizione  e' per sua caratteristica piu' selettivo del
sistema palangaro;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  ripartizione del TAC complessivo di 4.888,00 tonnellate per
la  campagna  di  pesca  2005  e' ripartito tra sistemi di pesca come
segue:
    Palangaro (LL) ......... 488,80
    Circuizione (PS) ......... 3.763,76
    Pesca sportiva (SPOR) ......... 171,08
    Tonnara fisse (TRAP) ......... 219,96
    UNCL ......... 244,40