IL DIRETTORE DELL'EX UNITA' OPERATIVA
            AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE A.P.C. 3

  Vista   la  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  recante  «Istituzione
dell'Albo  nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe  a  forcella per i trasporti di merci su strada» e successive
modificazioni  e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 31 luglio 1974;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000, n. 395, recante
«Attuazione  della  direttiva  del  consiglio  dell'Unione europea n.
98/76/CE  del  1°  ottobre  1998,  modificativa  della  direttiva  n.
96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore  su  strada  di  merci  e  di  viaggiatori,  nonche' il
riconoscimento  reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e
successive  modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 novembre  1999, n. 521 recante
«Disposizioni  concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali  al  trasporto  di  merci su strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
  Visto il decreto dirigenziale 27 luglio 2004, recante «Disposizioni
applicative  del  decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio
delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2004;
  Vista  la  risoluzione  CEMT/CM(2000)10 approvata dal Consiglio dei
Ministri  Cemt  a  Praga  il  31 maggio  2000 sull'armonizzazione nei
trasporti stradali;
  Visto  il  documento  CEMT/CM(2001)9/FINAL contenente la «Guida per
l'uso delle autorizzazioni CEMT» approvata dal Consiglio dei Ministri
Cemt a Lisbona il 29-30 maggio 2001;
  Visto   il   documento   CEMT/CS/TR(2004)15  del  12 novembre  2004
contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2005 fra
i vari paesi aderenti;
  Viste  le  disposizioni  generali di utilizzazione pubblicate sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
  Considerato  che  alcune  autorizzazioni  Cemt  non sono valide per
l'Austria  e  alcune  non  sono  valide per la Grecia, il contingente
italiano  di autorizzazioni Cemt per l'anno 2005 e' stato mantenuto a
trecentosettantanove autorizzazioni cosi' formate:
    duecentoquarantuno   autorizzazioni   annuali   utilizzabili  con
veicoli almeno «euro 2»;
    quattro   autorizzazioni   di   tipo   «breve  durata»  (4x12=48)
utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;
    centotrentaquattro   autorizzazioni   annuali   utilizzabili  con
veicoli almeno «euro 3».
  Considerato che le limitazioni territoriali sono cosi' strutturate:
    soltanto  novantasei  autorizzazioni  del  tipo  utilizzabile con
veicoli euro 3, sono valide per l'Austria;
    soltanto  sessantasette  autorizzazioni  (a prescindere dal tipo)
sono valide per la Grecia.
  Considerato   che   ottantuno   autorizzazioni   del  sopraindicato
contingente  non  sono  state  rinnovate nel 2005 alle imprese che ne
erano titolari, per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (67)
o  perche'  scarsamente  utilizzate  nel 2004 (14); le stesse restano
disponibili   da   attribuire  con  la  presente  graduatoria,  cosi'
ripartite a seconda delle rispettive limitazioni:
    cinque  valide anche in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con
veicolo «euro tre»;
    cinque  valide  anche in Austria, utilizzabili almeno con veicolo
«euro tre»;
    cinquantotto utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;
    dodici utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;
    una   «breve   durata»   (1x12)   valida  anche  per  la  Grecia,
utilizzabile almeno con veicolo «euro due»;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1, lettera a) del
decreto  dirigenziale  27 luglio  2004,  per  ottenere l'assegnazione
delle  autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilita'
veicoli  idonei  «euro  2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del
tipo  di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle
autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;
  Tenuto  conto  che  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1  del decreto
dirigenziale 27 luglio 2004, le autorizzazioni CEMT, «valide Austria»
vengono  attribuite, in ordine di punteggio una per ciascuna impresa,
a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) essere gia' titolari di altre autorizzazioni, rinnovate, dello
stesso tipo;
    b) essere  titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile,
per  uno  dei  seguenti  Paesi:  Croazia, Serbia, Bosnia Herzegovina,
Bielorussia, Romania e Ucraina;
  Tenuto   conto   che,   ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  4,  le
autorizzazioni  CEMT  «non  valide  Austria»  vengono  assegnate,  in
aggiunta  alle  altre,  in  ordine  di  punteggio  e che le eventuali
autorizzazioni  residue  vengono  attribuite  con  ulteriori  giri ad
esaurimento;
  Visto  l'art.  2,  del  decreto  dirigenziale 27 luglio 2004, sulla
ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;
  Esaminate le centoventisei domande presentate,

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  approvata  le  graduatoria  di  merito  di  cui all'elenco n. 1
allegato  al presente decreto relativa all'anno 2005 per il rilascio,
delle  autorizzazioni  multilaterali al trasporto di merci su strada,
della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.