IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre
2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270
del  21 ottobre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di  sostegno  diretto  nell'ambito  della politica agricola comune ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  L  141  del 30 aprile 2004 recante modalita' di applicazione
del  regime  di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03
del Consiglio;
  Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile
2004,  recante modalita' di applicazione della condizionalita', della
modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui
al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;
  Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  «disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria   per   il   1990)»,   con   il   quale  si  dispone  che
all'applicazione  nel  territorio  nazionale  dei regolamenti emanati
dalla  Comunita'  europea  si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  137  del
14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e
l'istituzione  dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto   il   decreto   ministeriale   5 agosto  2004  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente   disposizioni   per
l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  191  del
16 agosto 2004, in particolare l'art. 2;
  Ritenuta   la   necessita'  di  dettare  disposizioni  urgenti  per
l'applicazione  delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi
di sostegno a favore degli agricoltori;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 3 e del 23 marzo 2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  intendono  per  «regioni
omogenee» le zone indicate all'allegato A del presente decreto.