IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito richiamata come
legge n. 481/1995), recante norme per la concorrenza e la regolazione
dei  servizi di pubblica utilita' e per l'istituzione delle autorita'
di regolazione dei servizi stessi;
  Visti,  in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36, 37 e 3, comma
8  della  legge  n. 481/1995, recanti norme in materia di concessioni
nei  settori  ivi  disciplinati  e in materia di attivita' elettriche
esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, e successive
modifiche   e   integrazioni  (di  seguito  richiamato  come  decreto
legislativo  n.  79/1999),  che  attua la direttiva 96/92/CE, recante
norme  comuni  per  il  mercato interno dell'energia elettrica, ed in
particolare:
    l'art.   1,   comma  1,  ai  sensi  del  quale  le  attivita'  di
trasmissione  e  dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate
allo  Stato  e  attribuite  in  concessione  al gestore della rete di
trasmissione nazionale;
    l'art.  3,  comma  4,  che prevede la costituzione da parte della
societa'  Enel  S.p.a.  di  una  societa'  per  azioni  che assuma la
titolarita'  e  le  funzioni  di  gestore  della rete di trasmissione
nazionale;
    l'art.  3,  comma  5, ai sensi del quale il gestore della rete di
trasmissione   nazionale   e'   concessionario   delle  attivita'  di
trasmissione   e   dispacciamento   dell'energia   elettrica,   e  la
concessione  e'  disciplinata, integrata e modificata con decreto del
Ministro delle attivita' produttive;
    l'art.  3,  comma  7,  che prevede le modalita' di determinazione
della rete di trasmissione nazionale, e la costituzione, ad opera dei
proprietari  di  tale  rete,  di  societa'  di  capitali  alle  quali
trasferire i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi
alla trasmissione di energia elettrica;
  Visti  il  decreto  25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  recante  determinazione  dell'ambito
della   rete   elettrica   di   trasmissione  nazionale,  il  decreto
23 dicembre  2002  del  Ministro  delle attivita' produttive, recante
ampliamento  dell'ambito  della  rete  di  trasmissione  nazionale di
energia   elettrica,   gli   interventi  di  sviluppo  realizzati  su
indicazione  del  gestore  della  rete di trasmissione nazionale e le
variazioni   approvate  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive,
previste dai piani triennali di sviluppo;
  Visto  il  decreto  17 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'art.  3,  comma  5,  del  citato decreto legislativo n. 79/1999,
attribuisce  al  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.A.
(di  seguito richiamato come Gestore della rete) la concessione delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel
territorio nazionale, ed approva la relativa convenzione;
  Visto  il  decreto-legge  29 agosto  2003,  n. 239, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  27 ottobre  2003,  n.  290  (di seguito
richiamato  come  decreto-legge  n.  239/2003),  recante disposizioni
urgenti  per  la  sicurezza  del sistema elettrico nazionale e per il
recupero  di  potenza di energia elettrica, e, in particolare, l'art.
1-ter, comma 1, che prevede, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto
dei  principi  di  salvaguardia  degli interessi pubblici legati alla
sicurezza  ed  affidabilita'  del  sistema  elettrico  nazionale e di
autonomia  imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle
reti  di trasmissione elettrica, la definizione di criteri, modalita'
e  condizioni  per  l'unificazione  della proprieta' e della gestione
della  rete  elettrica  nazionale  di  trasmissione,  la gestione del
soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei
diritti  di  voto,  e  la sua successiva privatizzazione, nonche', ai
sensi  dell'art.  1-ter,  comma  3,  lettera  b), l'integrazione o la
modifica della concessione;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 maggio 2004 (di seguito richiamato come decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 11 maggio 2004), recante criteri, modalita' e
condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della
rete elettrica nazionale di trasmissione, ed in particolare:
    l'art.  1,  comma  1,  che dispone il trasferimento alla societa'
Terna  S.p.a.,  entro  il 31 ottobre 2005, delle attivita', funzioni,
beni,   rapporti   giuridici  attivi  e  passivi  -  ivi  inclusa  la
titolarita'  delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del
decreto  legislativo  n. 79/1999 - facenti capo al Gestore della rete
ad  eccezione  di:  a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti
alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11,
comma 3,  del  decreto  legislativo  n. 79/1999, nonche' le attivita'
correlate  di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; b)
le   partecipazioni  detenute  nelle  societa'  Gestore  del  mercato
elettrico  S.p.A. ed Acquirente unico S.p.a.; c) gli eventuali oneri,
ed   i  relativi  eventuali  stanziamenti  di  copertura,  di  natura
risarcitoria  e  sanzionatoria  per le attivita' poste in essere fino
alla data di efficacia del trasferimento dal Gestore della rete;
    l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale, alla data di efficacia del
trasferimento  di  cui  al comma 1 dello stesso articolo, la societa'
Terna  S.p.A.  assume  la  titolarita' e le funzioni di gestore della
rete  di  trasmissione  nazionale di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 79/1999;
    l'art.  3,  comma  4,  ai  sensi  del  quale, prima della data di
efficacia  del trasferimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma
1,  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  nell'esercizio delle
facolta'  attribuite dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n.
79/1999  integra  e  modifica il decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  17 luglio  2000,  concernente la
concessione   per  le  attivita'  di  trasmissione  e  dispacciamento
dell'energia  elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore
del  Gestore  della  rete,  allo  scopo  di  assicurare  la  migliore
funzionalita'   della   concessione   medesima   all'esercizio  delle
attivita' trasferite alla societa' Terna S.p.a.;
  Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito richiamata come
legge  n. 239/2004), recante riordino del settore energetico, nonche'
delega  al  Governo  per  il  riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia, ed in particolare:
    l'art.  1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale la gestione di
infrastrutture   di   approvvigionamento  di  energia  connesse  alle
attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento di energia a rete sono di
interesse  pubblico  e  sono  sottoposte  agli  obblighi  di servizio
pubblico  derivanti  dalla  normativa comunitaria, dalla legislazione
vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti;
    l'art.  8,  lettera a), numero 1, che mantiene in capo allo Stato
il  rilascio  della  concessione  per  l'esercizio delle attivita' di
trasmissione  e  dispacciamento  nazionale  dell'energia  elettrica e
l'adozione dei relativi indirizzi;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  E'  attribuita alla societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale   S.p.A.,   a  norma  dell'art.  1,  comma 1,  del  decreto
legislativo  n.  79/1999,  e  dell'art.  3,  comma 4, del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 la concessione
delle   attivita'   di  trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia
elettrica   nel   territorio  nazionale,  ivi  compresa  la  gestione
unificata della rete di trasmissione nazionale.
  2.  Il  servizio  di  cui  al  comma  1  deve  essere svolto per le
finalita'  e  secondo  le  condizioni,  modalita'  e  limiti previsti
dall'annessa convenzione.
  3.  La  concessione  di  cui  al  comma  1  ha  la  durata  di anni
venticinque  a  decorrere  dalla  data di efficacia del trasferimento
alla societa' Terna S.p.A. delle attivita', delle funzioni, dei beni,
dei  rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarita'
delle  convenzioni  di  cui  all'art.  3 commi 8, 9 e 10, del decreto
legislativo  n.  79/1999, facenti capo al Gestore della rete ai sensi
dell'art.  1,  comma  1,  del  medesimo  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.