IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito richiamata come legge n. 481/1995), recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi; Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36, 37 e 3, comma 8 della legge n. 481/1995, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati e in materia di attivita' elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come decreto legislativo n. 79/1999), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare: l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale; l'art. 3, comma 4, che prevede la costituzione da parte della societa' Enel S.p.a. di una societa' per azioni che assuma la titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; l'art. 3, comma 5, ai sensi del quale il gestore della rete di trasmissione nazionale e' concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, e la concessione e' disciplinata, integrata e modificata con decreto del Ministro delle attivita' produttive; l'art. 3, comma 7, che prevede le modalita' di determinazione della rete di trasmissione nazionale, e la costituzione, ad opera dei proprietari di tale rete, di societa' di capitali alle quali trasferire i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi alla trasmissione di energia elettrica; Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, gli interventi di sviluppo realizzati su indicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale e le variazioni approvate dal Ministero delle attivita' produttive, previste dai piani triennali di sviluppo; Visto il decreto 17 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 79/1999, attribuisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito richiamato come Gestore della rete) la concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ed approva la relativa convenzione; Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito richiamato come decreto-legge n. 239/2003), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e, in particolare, l'art. 1-ter, comma 1, che prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, la definizione di criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto, e la sua successiva privatizzazione, nonche', ai sensi dell'art. 1-ter, comma 3, lettera b), l'integrazione o la modifica della concessione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato come decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004), recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, ed in particolare: l'art. 1, comma 1, che dispone il trasferimento alla societa' Terna S.p.a., entro il 31 ottobre 2005, delle attivita', funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/1999 - facenti capo al Gestore della rete ad eccezione di: a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le attivita' correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; b) le partecipazioni detenute nelle societa' Gestore del mercato elettrico S.p.A. ed Acquirente unico S.p.a.; c) gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attivita' poste in essere fino alla data di efficacia del trasferimento dal Gestore della rete; l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale, alla data di efficacia del trasferimento di cui al comma 1 dello stesso articolo, la societa' Terna S.p.A. assume la titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999; l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale, prima della data di efficacia del trasferimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro delle attivita' produttive, nell'esercizio delle facolta' attribuite dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 integra e modifica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, concernente la concessione per le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore del Gestore della rete, allo scopo di assicurare la migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle attivita' trasferite alla societa' Terna S.p.a.; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito richiamata come legge n. 239/2004), recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare: l'art. 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti; l'art. 8, lettera a), numero 1, che mantiene in capo allo Stato il rilascio della concessione per l'esercizio delle attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi; Decreta: Art. 1. 1. E' attribuita alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, e dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 la concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. 2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalita' e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti dall'annessa convenzione. 3. La concessione di cui al comma 1 ha la durata di anni venticinque a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento alla societa' Terna S.p.A. delle attivita', delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3 commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999, facenti capo al Gestore della rete ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.