Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte, in data in data 1° ottobre 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Dogliani (Cuneo) il 1° aprile 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Vista la nota della regione Piemonte del 14 aprile 2005 con la quale viene ribadito parere favorevole sull'istanza e la proposta di disciplinare di cui sopra; ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.