Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
                                164,

    Esaminata  la  domanda  presentata dalla regione Piemonte in data
1° ottobre   2003,   intesa   ad  ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione  di  origine controllata e garantita del vino «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani»;
    Visti  i  risultati  dell'accertamento  del  «particolare pregio»
avvenuto  in  data 8 novembre 2004 sulla base delle norme fissate dal
Comitato nazionale sopracitato;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza, tenutasi a Dogliani (Cuneo) il 1° aprile 2005, con
la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
    Vista  la  nota  della regione Piemonte del 14 aprile 2005 con la
quale  viene ribadito parere favorevole sull'istanza e la proposta di
disciplinare di cui sopra,
ha  espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al
suo  accoglimento,  proponendo,  ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizione
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.