IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del
lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione  delle  leggi  sopra  citate,  come modificato con decreto
23 marzo  1994,  n. 239 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
18 aprile 1994;
  Visto  l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la
gestione  del  servizio  del  gioco del lotto automatizzato di cui ai
decreti  del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre
1993,  11 gennaio  1995  e  25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  n.  12  del  16 gennaio  1997  ed  al decreto direttoriale
15 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre
2000;
  Visto   il   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  come
sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  560  con  il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina  del  gioco  del  lotto  affidato  in  concessione  ed  in
particolare  l'art.  39,  comma  3,  che  prevede  la possibilita' di
eseguire le estrazioni anche mediante urne movimentate elettricamente
con la fuoriuscita automatica dei numeri vincenti;
  Ritenuto   che   l'introduzione  dell'estrazione  automatizzata,  -
attraverso    l'utilizzo    di    apparecchiature    piu'    avanzate
tecnologicamente,  ampiamente  garantite  e  collaudate, in linea con
quanto  gia'  avvenuto  in molti altri Paesi - rappresenta un momento
innovativo per il gioco del lotto;
  Vista   la   nota  della  Societa'  Lottomatica  LLM  00916/04  del
30 novembre   2004  con  la  quale  ha  comunicato  che  il  collaudo
effettuato  con  le  urne elettroniche che dovranno essere utilizzate
per  le  estrazioni  del  gioco  del lotto non ha dato luogo ad alcun
inconveniente di natura tecnica;
  Visto  l'art.  1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311;  e in
particolare  i commi 489, 490 e 491 con i quali sono stati introdotti
la ruota nazionale e le modalita' di scommessa sulla ruota medesima;
  Vista  la  nota  LLM  00097/05 del 14 febbraio 2005 con la quale la
Societa'  Lottomatica ha comunicato, fra l'altro, che il collaudo del
nuovo  software  dei  terminali di gioco per la ruota nazionale si e'
svolto positivamente;
  Considerata l'opportunita' di prevedere, ad iniziare dalla ruota di
Roma  e  dalla ruota nazionale, una fase sperimentale al cui termine,
in  caso  di  esito  positivo, sara' valutato il definitivo passaggio
alla  estrazione meccanizzata e la progressiva estensione, a tutte le
restanti   ruote,   delle   estrazioni   mediante   urne  movimentate
elettricamente con la fuoriuscita automatica dei numeri vincenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dal 2 maggio 2005 e' avviata la raccolta del gioco del
lotto   sulla   ruota  nazionale  le  cui  scommesse  possono  essere
effettuate  solo  sulla  ruota  stessa  con  esclusione  della  ruota
«TUTTE».