IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999,
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni;
Vista la Convenzione sulla diversita' biologica, ratificata con
legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'articolo 9,
riguardante la conservazione ex situ;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, lettere a)
e b);
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 aprile 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 23 settembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici
finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della
biodiversita', allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di
salvaguardare la stessa diversita' biologica.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 1999/22/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
94 del 9 aprile 1999.
- L'art. 1 e l'allegato B della legge 31 ottobre 2003,
n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
1996/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo Statuto della Societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali
e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario e che modifica le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del
Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di
stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a
favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali
della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che
modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.».
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: «Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44.
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio».
- L'art. 9 della legge 14 febbraio 1994, n. 124
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il
15 giugno 1992), reca:
«Art. 9 (Conservazione ex situ). - Ciascuna Parte
contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed
innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la
conservazione in situ:
a) adotta provvedimenti per la conservazione ex situ
dei componenti della diversita' biologica, di preferenza
nel Paese di origine di tali componenti;
b) installa e mantiene strutture per la conservazione
ex situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi,
di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;
c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed
il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento
di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni
appropriate;
d) regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse
biologiche negli habitat naturali ai fini della
conservazione ex situ in maniera da evitare che siano
minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie in
situ, in particolare se provvedimenti speciali sono
necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;
e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di
altro genere per la conservazione ex situ di cui ai
sottoparagrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed
il mantenimento di mezzi di conservazione ex situ nei Paesi
in via di sviluppo.».
- L'art. 69, comma 1, lettere a) e b) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, cosi' recita:
«Art. 69 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la
tutela dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e
delle direttive comunitarie relative alla tutela
dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e
delle iniziative necessarie per la loro attuazione
nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle
aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le
zone umide, riconosciute di importanza internazionale o
nazionale, nonche' alla tutela della biodiversita', della
fauna e della flora specificamente protette da accordi e
convenzioni e dalla normativa comunitaria;».
- L'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n.
287 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri,
nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio), cosi' recita: «Modifiche
all'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, reca: «Regolamento di polizia veterinaria».