IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Rath Maria Belen, nata a Buenos Aires
(Argentina)  il  16 novembre  1972,  cittadina  argentina, diretta ad
ottenere,  a  sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale argentino di psicologa rilasciato nell'ottobre 2000 dal
«Ministerio  de  Salud y Ambiente» in Argenitna, ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Considerato  che  ha inoltre conseguito nel dicembre 1999 il titolo
accademico  di  «Licenciada  en  Psicologia» presso l'«Universidad de
Buenos Aires»;
  Considerato che e' inoltre in possesso di esperienza professionale;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 dicembre 2004;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto     che    la    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-profesionale  completa  ai  fini  dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicologo  sezione  A  dell'albo, per cui non
appare necessario applicare misure compensative;
  Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo n. 286/1998, modificato
dalla   legge   n.   189/2002,  per  cui  lo  straniero  regolarmente
soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni,
titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero
indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di
soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata  in  data  7 giugno  2004 dalla questura di Trento a tempo
indeterminato;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Rath  Maria Belen, nata a Buenos Aires (Argentina) il
16 novembre  1972,  cittadina  argentina,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli psicologi - Sezione A, e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 4 aprile 2005
                                          Il direttore generale: Mele