IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Rath Maria Belen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 novembre 1972, cittadina argentina, diretta ad ottenere, a sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologa rilasciato nell'ottobre 2000 dal «Ministerio de Salud y Ambiente» in Argenitna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo; Considerato che ha inoltre conseguito nel dicembre 1999 il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires»; Considerato che e' inoltre in possesso di esperienza professionale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-profesionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 7 giugno 2004 dalla questura di Trento a tempo indeterminato; Decreta: Alla sig.ra Rath Maria Belen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 novembre 1972, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 4 aprile 2005 Il direttore generale: Mele