LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
             E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»;
  a) visto l'art. 132, della Costituzione della Repubblica italiana;
  b) visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo
2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005,
con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 29 maggio
2005  i  comizi  per lo svolgimento, nel territorio del comune di San
Michele  al  Tagliamento,  del  referendum  per  il distacco di detto
comune  dalla  regione  Veneto  e  la  sua  aggregazione alla regione
Friuli-Venezia Giulia;
  c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
  d)  ritenuto  di  dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella   Gazzetta   Ufficiale,  adeguata  conoscibilita'  al  presente
provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla RAI;
                              Dispone:
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione   Italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
  1. Le  disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
alla  campagna  per  il  referendum  ex art. 132, secondo comma della
Costituzione,  indetto  per  il giorno di domenica 29 maggio 2005 nel
territorio del comune di San Michele al Tagliamento, si applicano, in
quanto   compatibili,  le  disposizioni  di  attuazione  della  legge
22 febbraio  2000,  n.  28,  in materia di disciplina dell'accesso ai
mezzi  di  informazione  di  cui  alle  «Disposizioni  in  materia di
comunicazione  politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune
della  concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo, ai sensi della
legge  22 febbraio  2000,  n. 28, relativo alla campagna referendaria
per  il  referendum  regionale  abrogativo  sulla legge n. 1 del 2001
della  regione  Veneto  recante  "Interventi  a favore delle famiglie
degli alunni delle scuole statali e paritarie", indetto nella regione
Veneto per il 6 ottobre 2002», al fine di garantire l'imparzialita' e
la  parita'  di  trattamento  ai  favorevoli e ai contrari al quesito
referendario.   I   termini   previsti  dalle  predette  disposizioni
decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Le  disposizioni  del  presente  provvedimento hanno efficacia a
tutto il 29 maggio 2005.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 26 aprile 2005

                                           Il presidente: Petruccioli