LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»; a) visto l'art. 132, della Costituzione della Repubblica italiana; b) visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 29 maggio 2005 i comizi per lo svolgimento, nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento, del referendum per il distacco di detto comune dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia; c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI; Dispone: nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla campagna per il referendum ex art. 132, secondo comma della Costituzione, indetto per il giorno di domenica 29 maggio 2005 nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il referendum regionale abrogativo sulla legge n. 1 del 2001 della regione Veneto recante "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie", indetto nella regione Veneto per il 6 ottobre 2002», al fine di garantire l'imparzialita' e la parita' di trattamento ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario. I termini previsti dalle predette disposizioni decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia a tutto il 29 maggio 2005. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2005 Il presidente: Petruccioli