Con decreto 18 marzo 2005 del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con la regione Veneto e' stata disposta, ai sensi
del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
dell'art. 5, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
l'assegnazione al patrimonio delle Unita' sanitarie locali,
individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili e dei
relativi beni mobili in essi allocati, destinati prevalentemente a
servizi sanitari di proprieta' delle soppresse Casse mutue
provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali,
ubicati in Padova - via Mameli n. 7/9 e Verona - via G. della Casa n.
19/21.
Il trasferimento dei suddetti immobili verra' effettuato con
provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato
art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Sono altresi' assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, adibiti a servizi
sanitari, allocati negli immobili di proprieta' di terzi assunti in
locazione o in uso dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli
esercenti attivita' commerciali Venezia, Belluno, Rovigo, Treviso e
Vicenza.
Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale
enti disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.