IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

  Visto   l'art.   161,   comma   1,  del  testo  unico  della  legge
sull'ordinamento   degli   enti   locali,   emanato  con  il  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, il quale prevede, che gli enti
locali  redigano  apposita  certificazione  sui  principali  dati del
bilancio  di  previsione,  con  modalita' da fissarsi con decreto del
Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  l'Associazione  nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.)
e  l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della  montagna
(U.N.C.E.M.);
  Visto  1'art.  151,  comma  1,  del citato testo unico nel quale e'
stabilito  che  gli  enti  locali  deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo;
  Visto   l'art.   1   del   decreto-legge   30 dicembre   2004,   n.
314, convertito  con  la  legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale il
termine  per  l'approvazione del bilancio di previsione 2005 e' stato
prorogato al 31 marzo 2005;
  Visto  l'art.  1 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75 del 1° aprile 2005 con il quale il
termine  per  l'approvazione del bilancio di previsione 2005 e' stato
prorogato al 31 maggio 2005;
  Visto  l'art.  165  del  citato  testo unico recante «Struttura del
bilancio»;
  Considerata   la   necessita'   di   fissare   le  modalita'  della
certificazione  relativa  al  bilancio  di previsione dell'anno 2005,
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  2 gennaio  1997, n. 9,
secondo   il   quale   spetta   alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia
disciplinare  la  finanza  locale  negli enti locali e finanziare gli
stessi  con  oneri  a  carico  del proprio bilancio, ad eccezione dei
servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o  attribuite  a  comuni  e  province,  per i quali lo Stato provvede
separatamente   al  finanziamento,  nella  misura  determinata  dalla
normativa statale;
  Visto  l'art.  6  del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431,
secondo  il  quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in
materia  di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio
e  di  contratti  degli  enti locali della Valle d'Aosta e delle loro
aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali;
  Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione
dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un
sistema  informatizzato  di  certificazione  che comunque tenga conto
delle  modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione
2005;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  comuni,  le  province,  le  comunita' montane e le unioni di
comuni  predispongono  e  presentano  un  certificato  di bilancio di
previsione  2005 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto
delle  prescrizioni  di  cui  ai  successivi  articoli 3  e  4.  Tale
certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme
agli  allegati  modelli  ed  alle specifiche tecniche che fanno parte
integrante del presente decreto.
  2.  I  comuni  e  le  unioni  di comuni sono tenuti a presentare il
certificato  di  bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy
disk) oltre che in stampa originale e tre copie autenticate, entro il
20 giugno  2005  ai  competenti uffici territoriali del Governo, alla
presidenza  della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di
quella  regione,  ed  al commissariato del Governo competente per gli
enti  locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente certificante,
inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
  3.  Le  province e le comunita' montane sono tenute a presentare il
certificato  di  bilancio  di  previsione  2005 su supporto magnetico
(floppy  disk),  oltre  che  in  stampa  originale  e  quattro  copie
autenticate,   entro   il   20 giugno   2005,  ai  competenti  uffici
territoriali  del  Governo, alla presidenza della regione della Valle
d'Aosta,  per  gli enti locali di quella regione, ed al commissariato
del  Governo  competente  per le province di Bolzano e Trento. L'ente
certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
  4. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono
tenuti  a  compilare  esclusivamente  i  quadri  di  cui all'allegato
tecnico.
  5. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione
della  Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di
Bolzano  e  Trento  provvedono ad inviare l'originale dei certificati
cartacei  al  Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei
conti   -   Sezione   enti   locali,  all'I.S.T.A.T.,  all'U.P.I.  ed
all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale.
  6.  All'originale del certificato, di cui al comma 5, dovra' essere
allegato  il  floppy disk integro, contenente la copia informatica da
cui   e'  stata  prodotta  la  stampa  degli  originali  stessi,  con
l'indicazione  in  etichetta  del  nome  dell'ente, della provincia e
della  dizione «certificato di bilancio preventivo 2005». La predetta
etichetta  che  deve  essere  fornita  dalla  ditta  deve  contenere,
inoltre,  il  nome  e  il  logo  della  ditta  stessa,  e gli estremi
dell'omologazione ministeriale.