IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); Visto 1'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale e' stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con la legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 e' stato prorogato al 31 marzo 2005; Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 e' stato prorogato al 31 maggio 2005; Visto l'art. 165 del citato testo unico recante «Struttura del bilancio»; Considerata la necessita' di fissare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2005, nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali; Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2005; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. 1. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni predispongono e presentano un certificato di bilancio di previsione 2005 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto. 2. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il certificato di bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk) oltre che in stampa originale e tre copie autenticate, entro il 20 giugno 2005 ai competenti uffici territoriali del Governo, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 3. Le province e le comunita' montane sono tenute a presentare il certificato di bilancio di previsione 2005 su supporto magnetico (floppy disk), oltre che in stampa originale e quattro copie autenticate, entro il 20 giugno 2005, ai competenti uffici territoriali del Governo, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per le province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 4. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all'allegato tecnico. 5. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento provvedono ad inviare l'originale dei certificati cartacei al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, all'I.S.T.A.T., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale. 6. All'originale del certificato, di cui al comma 5, dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente la copia informatica da cui e' stata prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente, della provincia e della dizione «certificato di bilancio preventivo 2005». La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome e il logo della ditta stessa, e gli estremi dell'omologazione ministeriale.