IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art.
4, comma 2;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 117;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
Atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in materia di
immigrazione»;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto
1998, n. 357;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n. 17;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuta   la   necessita'   di  definire,  per  l'anno  accademico
2005-2006, le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione alle
scuole  di  specializzazione  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
della suindicata legge n. 264/1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n.  341,  per l'anno accademico 2005/2006, ciascuna universita' emana
il  relativo  bando  di  ammissione,  per  esami e titoli, in base al
numero  di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a
ciascun indirizzo.
  2.  L'esame  consiste  in una prova scritta predisposta da ciascuna
universita',  integrata  da  una seconda prova. La prova scritta, per
ciascun  indirizzo,  consiste  nella soluzione di cinquanta quesiti a
risposta  multipla,  di  cui  una sola risposta esatta, tra le cinque
indicate.  Dei  suddetti  cinquanta  quesiti,  venti  si  riferiscono
all'indirizzo  prescelto  dal  candidato  e trenta alla classe per la
quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato
puo' richiedere l'iscrizione per una o piu' classi di abilitazione.
  3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione  11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola
affigge  al  proprio  albo, nonche' su argomenti atti a verificare la
predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola di
specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.
  4.  Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, e' assegnato
un  tempo  di  quaranta  minuti  per  la soluzione dei predetti venti
quesiti  e  un  tempo  di sessanta minuti per la soluzione dei trenta
quesiti  relativi  ad  ogni  classe  per  la  quale  viene  richiesta
l'abilitazione.
  5.  La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo
il seguente calendario:
    indirizzo: scienze motorie - 9 settembre 2005;
    indirizzo: economico economico giuridico - 10 settembre 2005;
    indirizzo: sanitario e della prevenzione - 12 settembre 2005;
    indirizzo: lingue straniere - 13 settembre 2005;
    indirizzo: scienze naturali - 14 settembre 2005;
    indirizzo: fisico informatico matematico - 15 settembre 2005;
    indirizzo: linguistico letterario - 16 settembre 2005;
    indirizzo: scienze umane - 20 settembre 2005;
    indirizzo: tecnologico - 21 settembre 2005;
    indirizzo: storia dell'arte (classe 61/A) - 22 settembre 2005.
  6.   Per   la   valutazione   del  candidato  ciascuna  commissione
giudicatrice,  nominata  dai competenti organi accademici, si attiene
ai seguenti criteri:
    cento  punti  per  ciascuna  classe di abilitazione, quaranta dei
quali  riservati  alla  prova scritta di cui al comma 2, trenta punti
per  la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di
cui al comma 7;
    i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
      a) titoli  di  studio  e  di  ricerca  fino ad un massimo di 10
punti:
        dottorato di ricerca - 3 punti;
        seconda laurea - 2 punti;
        diploma di scuola di specializzazione - 2 punti;
        altri   titoli   di   studio   e   di   ricerca   (corso   di
perfezionamento,  assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato,
borsa di studio) - fino a 3 punti;
      b) voto   di   laurea   o   di  laurea  specialistica  di  cui,
rispettivamente,  ai  sensi  dell'art.  3,  commi  1 e 4, della legge
19 novembre  1990,  n. 341, ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
b),  del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal
decreto   ministeriale   22 ottobre  2004,  n.  270,  prescritte  per
l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:
        voto di laurea fino a 90/110 - 0 punti;
        voto di laurea da 91 a 100/110 - 2 punti;
        voto di laurea da 101 a 105/110 - 4 punti;
        voto di laurea da 106 a 107/110 - 5 punti;
        voto di laurea di 108/110 - 6 punti;
        voto di laurea di 109/110 - 7 punti;
        voto di laurea di 110/110 - 8 punti;
        voto di laurea di 110 e lode/110 - 10 punti;
      c) votazione  media  degli  esami  di profitto sostenuti per il
conseguimento  della  laurea, secondo il seguente schema e fino ad un
massimo di 10 punti:
        voto medio minore o uguale a 21 - 0 punti;
        voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 - 1 punto;
        voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 - 2 punti;
        voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 - 4 punti;
        voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 - 6 punti;
        voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 - 7 punti;
        voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 - 8 punti;
        voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 - 9 punti;
        voto  medio  maggiore  di  29,5  e  minore o uguale a 30 - 10
punti;
      d)  voto  di  diploma  delle  accademie  di  belle  arti, degli
istituti  superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione,
nonche'  voto  di  laurea afferente alla classe 33, di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:
        voto di diploma fino a 90/110 - 0 punti;
        voto di diploma da 91 a 100/110 - 2 punti;
        voto di diploma da 101 a 105/110 - 4 punti;
        voto di diploma da 106 a 107/110 - 5 punti;
        voto di diploma di 108/110 - 6 punti;
        voto di diploma di 109/110 - 7 punti;
        voto di diploma di 110/110 - 8 punti;
        voto di diploma di 110 e lode/110 - 10 punti.
      e) votazione  media  degli  esami  di profitto sostenuti per il
conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e
fino ad un massimo di 10 punti:
        voto medio minore o uguale a 21 - 0 punti;
        voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 - 1 punto;
        voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 - 2 punti;
        voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 - 4 punti;
        voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 - 6 punti;
        voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 - 7 punti;
        voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 - 8 punti;
        voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 - 9 punti;
        voto  medio  maggiore  di  29,5  e  minore o uguale a 30 - 10
punti.
  7.  La  seconda  prova  e'  determinata  dal bando e consiste in un
colloquio,  ovvero  in  un  elaborato scritto sui contenuti di cui al
comma  3  ed  e'  valutata  dalla commissione in trentesimi. Per ogni
classe  di  abilitazione  e'  ammesso alla seconda prova un numero di
candidati  pari  al  doppio  dei  posti previsti nel bando sulla base
della  graduatoria  ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli
stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.
  8.  Vengono  ammessi  alla scuola per ogni classe di abilitazione i
candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale
formulata  dalla  commissione  e  ottenuta  dalla  somma dei punteggi
riportati  dai  candidati  nella prova scritta, nella valutazione dei
titoli e nella seconda prova.
  9.  Qualora  alcuni candidati si trovino in posizione utile in piu'
di  una  graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per
un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando,
per  la  copertura  dei  posti residui si procede, per ogni indirizzo
della   scuola,   alla   redazione  di  un'unica  graduatoria.  Detta
graduatoria  e'  formata  dai  candidati  che nelle singole classi di
abilitazione  comprese  nell'indirizzo  seguono  i gia' ammessi ed e'
utilizzata  fino a completare il numero dei posti previsti nel bando.
Qualora  nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una
classe  di  abilitazione, un candidato gia' ammesso per altra classe,
il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.