IL MINISTRO DELL'INTERNO


  Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle  tariffe,  delle  modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi al
personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento;
  Vista  la  legge  13 luglio  1966,  n. 615, recante: «Provvedimenti
contro  l'inquinamento  atmosferico,  limitatamente  al settore degli
impianti termici»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970,
n.  1391,  di  approvazione del regolamento di esecuzione della legge
13 luglio 1966, n. 615;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.   37,   recante   l'approvazione  del  regolamento  concernente  i
procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
  Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982, n. 577,
modificato  dall'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
  Rilevata  la  necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio  per  gli  impianti  termici  alimentati  da combustibili
liquidi;
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                              Decreta:


                               Art. 1.
                        Campo di applicazione


  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione  incendi  riguardanti  la progettazione, la costruzione e
l'esercizio  dei  sottoelencati  impianti  termici di portata termica
complessiva  maggiore  di  35  kW  (convenzionalmente  tale valore e'
assunto  corrispondente  al  valore  di  30.000 kcal/h indicato nelle
precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi:
    a) climatizzazione di edifici e ambienti;
    b) produzione  centralizzata  di acqua calda, acqua surriscaldata
e/o vapore;
    c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
    d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
    e) cucine e lavaggio stoviglie.
  2.  Sono  esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati
specificatamente   per   essere  inseriti  in  cicli  di  lavorazione
industriale e gli inceneritori.
  3.  Non  sono  oggetto  del  presente  decreto  le  attrezzature  a
pressione   e  gli  insiemi  disciplinati  dal  decreto  legislativo,
25 febbraio  2000,  n.  93 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 91 del 18 aprile
2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE.
  4.  Piu'  apparecchi  termici  installati  nello stesso locale o in
locali  direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte
di  un  unico  impianto,  di  portata  termica  pari alla somma delle
portate  termiche  dei singoli apparecchi. All'interno di una singola
unita'  immobiliare  adibita  ad  uso  abitativo, ai fini del calcolo
della  portata  termica  complessiva,  non  concorrono gli apparecchi
domestici  di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli
apparecchi  di  cottura  alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori
individuali,  gli  scaldacqua  unifamiliari,  gli  scaldabagno  e  le
lavabiancheria.
  5.  Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti
di nuova realizzazione.