IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 10, comma 8, della citata legge n.
146  del  1998,  il  quale  prevede che con i decreti di approvazione
degli  studi  di settore possono essere stabiliti criteri e modalita'
di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e
del 14 luglio 2004;
  Visti  i  decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati
approvati  gli  studi di settore relativi ad attivita' economiche nel
settore  delle  manifatture,  del  commercio,  dei  servizi  e  delle
attivita' professionali;
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57  del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto l'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha  previsto  la  facolta'  di  avvalersi  del  regime  fiscale delle
attivita'  marginali  per  alcune  categorie di contribuenti, persone
fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;
  Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita'  degli studi di settore nei confronti dei contribuenti
che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  d'impresa ovvero una o piu'
attivita'  in  diverse  unita' di produzione o di vendita in presenza
delle  quali  si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei
parametri;
  Acquisito  il  parere della predetta commissione di esperti in data
6 marzo 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2002,  supplemento  ordinario,  con  il  quale sono stati approvati i
criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in  diverse  unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire
dall'anno 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
18 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178 del
2 agosto  2003,  con  il  quale  sono  stati  approvati i criteri per
l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita'  di  produzione  o di vendita, applicabili a partire dall'anno
2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
14 luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  169 del
21 luglio  2004,  con  il  quale  sono  stati approvati i criteri per
l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita'  di  produzione  o di vendita, applicabili a partire dall'anno
2003;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Criteri per l'applicazione degli studi di settore
  1.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  due  o piu'
attivita'  d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse
unita'  di  produzione  o  di  vendita  e che svolgono esclusivamente
attivita'  per  le  quali  si  applicano  gli  studi di settore anche
congiuntamente  ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o
a   ricavo   fisso,  si  applicano,  a  partire  dall'anno  2004,  le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese
negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
  2.  Nei  confronti  dei  contribuenti  indicati  al  comma  1,  che
esercitano   attivita'  comprese  negli  studi  di  settore  indicati
nell'elenco  di  cui  all'allegato  1,  gli  elementi  necessari alla
definizione   presuntiva   dei   ricavi   e  dei  corrispettivi  sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica di cui
all'allegato  2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze
delle  variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle
note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della
lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore
pubblicate  in  allegato  ai decreti di approvazione degli stessi. La
valutazione  della  congruita'  dei  ricavi  dichiarati e' effettuata
prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.