IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi

  Vista la domanda con la quale il sig. Peric Pavo, cittadino croato,
ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  denominato  «Diploma  o
Zavrsenoj   srednjoj   skoli»,  conseguito  presso  la  Scuola  media
superiore  di  Meccanica  di  Sarajevo  (Bosnia  Erzegovina)  al fine
dell'assunzione  in Italia della qualifica di responsabile tecnico in
imprese  che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione,
ampliamento   e   manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e
climatizzazione,  impianti  idrosanitari,  impianti  di  trasporto  e
utilizzazione  del  gas  e  impianti di protezione antincendio di cui
all'art.  1,  comma  1,  lettere c), d), e), e g) della legge 5 marzo
1990, n. 46;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»,  come modificato ed
integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in un Paese non apparte-nente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
13 aprile  2005,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i
suoi  contenuti  formativi  idoneo  e  attinente, all'esercizio delle
attivita' per le quali il riconoscimento e' richiesto;
  Vista  l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in
imprese del settore, la Conferenza determina di accogliere la domanda
dell'interessato  e  non  ritiene  necessario applicare alcuna misura
compensativa   in  virtu'  della  specificita'  e  completezza  della
formazione professionale documentata;
  Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale
impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero
attivita' produttive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Al   sig.   Peric   Pavo,   nato  il  29 marzo  1967,  a  Duke
(Bosnia-Erzegovina),  cittadino  croato, e' riconosciuto il titolo di
studio  di  cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in
Italia,  in  qualita'  di  responsabile  tecnico,  delle attivita' di
installazione,   trasformazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli
impianti  di  riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari,
impianti   di  trasporto  e  utilizzazione  del  gas  e  impianti  di
protezione  antincendio  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d),
e),  e  g)  della  legge  5 marzo  1990, n. 46, recante «Norme per la
sicurezza  degli  impianti»  e  non  si  ritiene necessario applicare
alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza
della formazione professionale documentata.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2005
                                    Il direttore generale: Spigarelli