IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi

  Vista  la  domanda con la quale il sig. Carlos Alberto Roses Pesce,
cittadino  italiano  e  uruguayano,  ha chiesto il riconoscimento del
titolo  di  laurea  in  ingegneria  industriale, «opzione elettrica»,
conseguito  presso  l'Universidad  de la Repubblica, della Repubblica
Oriental del Uruguay, in Montevideo (Uruguay) al fine dell'assunzione
in  Italia  della  qualifica  di  responsabile tecnico in imprese che
esercitano  l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento
e   manutenzione   degli   impianti   elettrici,  radiotelevisivi  ed
elettronici  e  di  riscaldamento  e climatizzazione, cui all'art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) della legge 5 marzo 1990, n. 46;
  Considerato  che,  pur  essendo il sig. Roses Pesce anche cittadino
italiano,   il   titolo   professionale   del   quale  si  chiede  il
riconoscimento   e'   stato   conseguito   interamente  in  un  Paese
extracomunitario   e  cio'  rende  necessario  seguire  la  procedura
adottata per gli stranieri;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»,  come modificato ed
integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
13 aprile  2005,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i
suoi  contenuti  formativi  idoneo  e  attinente, all'esercizio delle
attivita'  per le quali il riconoscimento e' richiesto, la Conferenza
determina  di  accogliere  la  domanda dell'interessato e non ritiene
necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della
specificita' e completezza del titolo di studio prodotto;
  Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale
impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero
attivita' produttive,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  sig.  Carlos  Alberto Roses Pesce, nato il 20 aprile 1953 a
Montevideo (Uruguay) cittadino italiano e uruguayano, e' riconosciuto
il  titolo  di  studio  di cui in premessa quale titolo valido per lo
svolgimento  in  Italia,  in  qualita' di responsabile tecnico, delle
attivita'    di    installazione,   trasformazione,   ampliamento   e
manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici
e  di  riscaldamento  e  climatizzazione, di cui all'art. 1, comma 1,
lettere  a),  b) e c) della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme
per  la  sicurezza  degli  impianti»  e  non  si  ritiene  necessario
applicare  alcuna  misura compensativa in virtu' della specificita' e
completezza della formazione professionale documentata.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2005
                                    Il direttore generale: Spigarelli