IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Rovigo

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di
decentramento  agli  uffici  provinciali  del  lavoro e della massima
occupazione   degli   scioglimenti   senza  liquidatore  di  societa'
cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la
riforma   dell'organizzazione  del  Governo  ed  in  particolare  gli
articoli 45 e seguenti;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  art.  2  con  il  quale le competenze in materia di
cooperazione  sono  state  trasferite  al  Ministero  delle attivita'
produttive;
  Visto  il  telestato  del  31 maggio  2001  a  firma  congiunta del
direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del
personale  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale che,
nelle  more  dell'entrata  in vigore dei regolamenti d'organizzazione
dei  costituendi  Ministeri  delle  attivita' produttive, del lavoro,
della  salute  e  delle  Politiche sociali e del regolamento relativo
all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuita' di svolgimento
dei compiti istituzionali sia presso la struttura centrale che presso
gli  uffici  periferici  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
  Vista  la  circolare  n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali con la quale sono impartite
direttive    atte    ad   assicurare   la   continuita'   dell'azione
amministrativa  in  materia  di cooperazione gia' disciplinate con la
convenzione  sottoscritta  il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni
coinvolte;
  Visto  il  decreto  legge  12 giugno  2001 n. 217, convertito nella
legge  3 agosto  2001  n.  317,  che  ha  determinato  modifiche alla
denominazione  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  l'art.  12  del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 che
determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  per  la  determinazione  del  limite temporale dalla
presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario
liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
  Considerato  che la revisione della societa' cooperativa progetti e
lavori  piccola  societa'  cooperativa  a  r.l. si e' conclusa con la
proposta di liquidazione ex art. 2545-septiesdecies del codice civile
in quanto non ha mai presentato i bilanci fin dalla sua costituzione;
  Tenuto  conto  di quanto espresso dalla Commissione centrale per le
cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, cosi';
                              Decreta:
  La   societa'  «Cooperativa  progetti  e  lavori  piccola  societa'
cooperativa a r.l.», con sede in 45026 Lendinara (Rovigo) via Martiri
di  Villamarzana  n.  25,  costituita per rogito notaio dott. Claudio
Gabinio in data 20 novembre 1998, repertorio 147181, R.E.A. n. 128730
Camera  di  commercio  industria  ed  artigianato  di  Rovigo, codice
fiscale  e  n. Registro delle imprese 01115790295, e' sciolta in base
al combinato disposto dell'art. 2545-septiedecies del codice civile e
dell'art.  2  della  legge  17 luglio  1975,  n. 400, senza nomina di
commissario liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Avverso lo stesso e' ammesso ricorso al T.A.R.
del  Veneto  entro  sessanta  giorni ovvero al Capo dello Stato entro
centoventi giorni.
    Rovigo, 26 maggio 2005
                             Il direttore provinciale reggente: Drago