IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la legge 8 luglio 1986, n. 349 che prevede l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la   legge   3 marzo  1987,  n.  59,  recante  disposizioni
transitorie   ed   urgenti   per   il   funzionamento  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261,  che  prevede  il  regolamento  di  organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Vista  la legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 187/L del
27 dicembre  2004,  recante  «Delega  al  Governo per il riordino, il
coordinamento   e   l'integrazione   della  legislazione  in  materia
ambientale e misure di diretta applicazione»;
  Visto  il  decreto  GAB/DEC/007/2005 in data 21 gennaio 2005 con il
quale  il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio ha
nominato  i componenti della Commissione istituita dall'art. 1, comma
11, della suddetta legge n. 308/2004;
  Visto  in particolare il comma 14 dell'art. 1 della succitata legge
n.  308/2004,  il quale dispone che ai fini della predisposizione dei
decreti  legislativi,  con  atto  del  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio, sono individuate forme di consultazione delle
organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  e  delle  associazioni
nazionali  riconosciute  per  la tutela dell'ambiente e per la tutela
dei consumatori;
  Visto  il  decreto  GAB/DEC/089/2004  in  data 4 agosto 2004 con il
quale  il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio ha
costituito   il  Consiglio  economico  e  sociale  per  le  politiche
ambientali - CESPA - con l'obiettivo di:
    ottimizzare  l'efficacia  delle  strategie e dei provvedimenti in
campo   ambientale   sul  piano  economico,  sociale,  produttivo  ed
occupazionale;
    contribuire  alla valorizzazione di una attiva partecipazione dei
soggetti    economici    e    sociali    chiamati    ad    esprimersi
sull'individuazione e sull'attuazione delle strategie di politica per
l'ambiente;
    aumentare la competitivita' delle nostre aziende anche attraverso
una    rivisitata    politica    di   aiuti   alle   imprese   basati
sull'incentivazione della eco-efficienza;
    avere  a  disposizione uno strumento condiviso per la valutazione
degli   effetti  diretti  ed  indiretti  delle  politiche  ambientali
intraprese;
    contribuire   alla   migliore  integrazione  e  sinergia  tra  la
programmazione  del  Governo  centrale  e  quella  delle  istituzioni
decentrate;
    favorire  l'armonizzazione  tra  le  articolate  competenze delle
istituzioni;
    inserire  le  nostre  politiche  in  un  piu'  coordinato  quadro
normativo europeo ed internazionale;
    contribuire alla cultura dello «sviluppo sostenibile»;
    promuovere  e  monitorare azioni e progetti congiunti e integrati
degli aspetti ambientali, sociali ed economici;
  Considerato  che  il Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali  -  CESPA  - e' costituito dal vertice istituzionale delle
maggiori  organizzazioni  nazionali delle parti economiche e sociali:
Casartigiani,   CGIL,  CIA,  CISAL,  CISL,  CLAAI,  CNA,  Coldiretti,
Confagricoltura,     Confapi,     Confartigianato,     Confcommercio,
Confcooperative,   Confesercenti,  Confservizi,  Confindustria,  Lega
delle  cooperative,  UGL,  UIL, UIC, ABI e che ogni organizzazione e'
rappresentata da propri rappresentanti in seno al Consiglio stesso;
  Ritenuto  che  il  Consiglio  economico  e sociale per le politiche
ambientali  -  CESPA  - possa, pertanto, proficuamente adempiere alle
funzioni   di   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali  e
imprenditoriali disposte dalla suddetta legge n. 308/2004;
  Ritenuto  che per adempiere alle funzioni di consultazione disposte
dalla  suddetta  legge  n. 308/2004 vadano consultate le associazioni
nazionale  di  protezione  ambientale  individuate  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  ai  sensi
dell'art.  13 della succitata legge 8 luglio 1986, n. 349, cosi' come
integrato  dall'art.  17,  comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
sulla  base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno
democratico   previsti   dallo  statuto,  nonche'  della  continuita'
dell'azione e della sua rilevanza esterna;
  Vista  la  legge  30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 189 del
14 agosto 1998, recante la «Disciplina dei diritti dei consumatori»;
  Visti  in  particolare  gli  articoli 4  e  5  della suddetta legge
30 luglio  1998,  n. 281, che istituiscono il Consiglio nazionale dei
consumatori  e  degli  utenti,  costituito  dai  rappresentati  delle
associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti inserite nell'elenco
istituito   presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e ne disciplinano le funzioni;
  Considerato  che  il  Consiglio  nazionale  dei consumatori e degli
utenti  ha  tra  i propri compiti di esprimere pareri, ove richiesto,
sugli  schemi  di  disegni  di  legge  del  Governo e sugli schemi di
regolamento  che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori
e  degli  utenti e di favorire ogni forma di raccordo e coordinamento
tra  le  politiche  nazionali  e  regionali  in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti;
  Ritenuto,  pertanto  che  il  Consiglio nazionale dei consumatori e
degli   utenti   assolve   alle   funzioni   di  consultazione  delle
associazioni  nazionale  per la tutela dei consumatori disposte dalla
suddetta legge n. 308/2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della  predisposizione dei decreti legislativi di cui
all'art.  1,  comma  1,  della  legge  15 dicembre  2004,  n. 308, il
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio provvede alla
consultazione di:
    Consiglio  economico  e  sociale  per  le  politiche ambientali -
CESPA;
    Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
    associazioni  nazionale  di protezione ambientale individuale con
decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai
sensi dell'art. 13 della succitata legge 8 luglio 1986, n. 349, cosi'
come  integrato  dall'art. 17, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n.
93.
  2.  Le  funzioni  di  consultazione  sono  assicurate dal Gruppo di
coordinamento istituito nell'ambito della Commissione di cui all'art.
1,  comma  11,  della  legge  n.  308/2004,  con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio GAB/DEC/007/2005 del
21 gennaio 2005.