IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento
della   direttiva   2003/81/CE   del   5 settembre   2003,   relativo
all'iscrizione  della  sostanza attiva «Molinate» nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Visto   l'art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale
18 dicembre  2003,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni
dei  prodotti  fitosanitari contenenti «molinate» dovevano presentare
al Ministero della salute entro il 1° agosto 2004, in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del sopraccitato decreto;
    Visto   l'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale
18 dicembre  2003,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
molinate,  tiram,  ziram  non  aventi i requisiti di cui all'art. 1 e
all'art.  2,  comma  2  del  medesimo decreto si intendono revocate a
decorrere dal 1° febbraio 2005;
    Rilevato   che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  18 dicembre  2003  nei  tempi  e  nelle  forme  da esso
stabiliti;
    Ritenuto  di  dover  procedere alla pubblicazione dell'elenco dei
prodotti   fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  «molinate»
revocati   ai   sensi   dell'art.  2,  comma  3  del  citato  decreto
ministeriale 18 dicembre 2003;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  In  allegato  al  presente  decreto e' riportato l'elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «molinate» la cui
autorizzazione  all'immissione  in  commercio e' stata revocata a far
data dal 1° febbraio 2005 conformemente a quanto disposto dall'art. 2
comma 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2003.